Un abuso maggiore in area vincolata non è sanabile

Il Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 5305 del 18 giugno 2025, interviene nuovamente sul provvedimento di diniego di condono edilizio, con contestuale ordine di demolizione, che, nel caso trattato, era stato impugnato dal proprietario di un’unità immobiliare ricadente in una area soggetta a vincoli, sulla quale aveva realizzato un ampliamento non residenziale, adibito ad uso officina. Per tale ampliamento, rientrante nella tipologia di abuso n. 1 e quindi definibile abuso maggiore, ai sensi della legge 326 del 2003, aveva presentato istanza di condono edilizio.
Condono abuso maggiore in area vincolata: il caso
Il Tar Campania aveva già respinto il ricorso, riconoscendo che il diniego di condono si fonda sul dato incontestabile per cui, trattandosi di abuso di tipo 1 della tabella allegata al decreto legge n. 269 del 2003, ossia di ampliamento non residenziale, adibito ad uso officina, detto abuso non è sanabile in quanto “abuso maggiore” commesso su immobile ricadente in area vincolata.
Il Consiglio di Stato ribadisce che l’ordine di demolizione di un abuso edilizio, essendo una conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche. Si tratta di una misura dovuta, che segue un procedimento vincolato, rigidamente disciplinato dalla legge, che non richiede né particolari garanzie procedimentali né un onere di ulteriore motivazione.
Assenza o difformità dal permesso a costruire
Presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità del permesso a costruire, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abusività del manufatto, che giustifica di per sé l’interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso.
L’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione è di natura vincolata con la conseguente inidoneità a invalidare gli atti per la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nemmeno la mancata o inesatta indicazione dell’area di sedime, che deve essere acquisita nell’ipotesi d’inottemperanza all’ordine di demolizione, costituisce causa di illegittimità dell’ingiunzione a demolire.