Compensazione dei prezzi negli appalti, i pareri del Mims sul conguaglio degli importi

Sempre controverso il tema della compensazione dei prezzi negli appalti. Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (Mims) ha pubblicato il parere n. 1486, rispondendo a un quesito sulla compensazione prezzi in riferimento all’applicazione dell’art. 26 comma 3 del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022.
Compensazione dei prezzi negli appalti: il quesito
Il quesito riguardava le modalità di applicazione del conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del dl n. 50/2022, atteso che il prezzario della Regione di riferimento annualità 2022 è stato pubblicato ad inizio luglio 2022 in una data successiva alla chiusura dei lavori avvenuta il 6 giugno 2022 e non è previsto, per ovvi motivi, successivo stato di avanzamento necessario per il conguaglio degli importi.
Nello specifico, nell’ambito dell’accordo quadro aggiudicato sulla base di offerta presentata nell’anno 2019, è stato stipulato un contratto attuativo nel mese di novembre 2021. Ad inizio aprile 2022 è stato emesso certificato di pagamento rispetto al quale è stato riconosciuto un maggior importo stabilito nella misura del 20% delle risultanze del prezzario Regione Campania aggiornato alla data del 31 dicembre 2021 alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e la data di adozione dello stato di avanzamento dei lavori a mezzo di certificato di pagamento straordinario emesso a fine maggio. In data 6 giugno 2022 è stato emesso stato finale e relativo certificato di regolare esecuzione rispetto al quale è stato riconosciuto un maggior importo stabilito nella misura del 20% per le lavorazioni intercorrenti tra adozione 1° SAL e fine lavori.
La risposta del Mims
Il Mims risponde che il meccanismo di adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del dl n. 50/2022, convertito nella legge n. 91/2022, è applicabile agli interventi non ancora conclusi e per i quali, dunque, sia stato emesso, ma non ancora approvato, il relativo certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Pertanto, nel caso di specie, qualora sia stato emesso ed approvato il certificato di esecuzione non potrà riconoscersi l’adeguamento prezzi; nel caso contrario, sarà opportuno procedere, prima della relativa approvazione, al riconoscimento del conguaglio nei confronti dell’operatore economico tramite l’emissione di un ulteriore SAL straordinario.
La prestazione del Direttore Lavori
Rispondendo a un quesito riguardante la prestazione del Direttore Lavori per l’aggiornamento dei nuovi prezzi, il Servizio Supporto Giuridico del Mims ha emesso il parere n. 1587 del 19 ottobre 2022, confermando che “il
Direttore dei Lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori applicando i prezzari aggiornati o, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dell’art. 26 della legge n. 91/2022. L’indicato meccanismo di adeguamento dei prezzi è previsto unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall’appaltatore, non essendo, invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per servizi.”