Compatibilità paesaggistica, la Sovrintendenza deve motivare il diniego
                                Una sentenza da tenere in considerazione nell’ambito della variegata discussione sulla compatibilità paesaggistica. Il Tar del Veneto, con la sentenza n. 108 del 30 gennaio 2020, ha stabilito che una Sovrintendenza non può negare l’autorizzazione paesaggistica a un intervento edilizio con motivazioni generiche. Il caso riguardava il posizionamento dell’unità esterna di un impianto condizionatore, con pompa di calore, sull’unica facciata esterna di un locale. E precisamente sotto il soprastante poggiolo del primo piano, a contatto col medesimo. Una richiesta avanzata dal proprietario di un ristorante in un locale al piano terra, fronte strada, nel centro storico di una cittadina, assoggettato a vincolo paesaggistico ex Dm 7 luglio 1956.
Il no della Soprintendenza
Nella domanda, il richiedente aveva proposto l’installazione di schermature per mimetizzare l’impianto nella parete dell’edificio. L’intervento, autorizzato dal Comune, per la Sovrintendenza non era fattibile. Questa la motivazione al diniego:”l’intervento non è compatibile con i valori espressi dall’ambito paesaggistico vincolato“.
Secondo i giudici amministrativi, la Soprintendenza non spiega come il manufatto, di limitate dimensioni, sia percepibile nell’ampio scenario d’insieme e come esso interferisca con le visuali dai punti di vista panoramici. I motivi ostativi opposti dalla Soprintendenza si risolvono in concreto nell’affermare l’alterazione della partitura architettonica della facciata di un edificio classificato nel P.I. tra gli immobili di non particolare pregio architettonico, mentre il vincolo paesaggistico ha invece ad oggetto la percezione del quadro d’insieme caratterizzato da molti elementi connessi tra loro in modo coerente (a differenza del vincolo monumentale su un edificio individuato, che nella fattispecie non sussiste).
L’unica motivazione concreta espressa nel parere per il Tar Veneto è inaccettabile. Questo perché “non dice nulla circa l’effetto sul quadro d’insieme che è unico oggetto della tutela. La Sovrintendenza non ha considerato gli elementi rilevanti che erano stati rappresentati nella domanda, quali le ridotte dimensioni del manufatto, il suo posizionamento e la disponibilità all’installazione di una mascheratura e di sistemi di mimetizzazione con la parete, tutti elementi potenzialmente idonei ad influenzare un giudizio di compatibilità, che tuttavia è stato formulato senza averli considerati, o almeno senza dare conto di averlo fatto.”
Il parere sulla compatibilità paesaggistica
Le indicazioni del Tar Veneto rappresentano vere e proprie linee guida da rispettare nel formulare un parere negativo di compatibilità paesaggistica della Sovrintendenza, che deve prendere in considerazione “tutti gli elementi necessari nell’iter logico di qualsiasi giudizio di compatibilità (o meno) paesaggistica”, “esplicitare i motivi di contrasto tra le opere da autorizzare e le ragioni della tutela” e contenere la descrizione del :
- manufatto (nella fattispecie il condizionatore e il prospetto dell’edificio);
 - contesto tutelato in cui esso si colloca;
 - rapporto tra l’uno e l’altro, dell’impatto visivo del primo sul secondo; e delle ragioni per cui esso è disarmonico o addirittura intollerabile.
 
                                    
