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Codice dei contratti, esclusione delle offerte anomale: precisazioni Anac

Con Delibera 20 gennaio 2021, n. 31, l’Autorità fornisce una serie di specifiche concernenti i contratti pubblici sotto soglia
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Codice dei contratti, esclusione delle offerte anomale: precisazioni Anac
L’Anac, Autorità nazionale anticorruzione, interviene in merito alle modalità di esclusione nel caso di anomalia delle offerte per le procedure negoziate. Sul tema, il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, ha apportato una serie di modifiche al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016). Una sorta di esclusione “a tempo”, applicabile ai bandi sui quali la determina a contrarre – o altro atto di avvio – del procedimento equivalente sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021. Sulla vicenda, si era recentemente espresso anche il Tar del Piemonte (sentenza n. 736 del 17 novembre 2020): i giudici piemontesi hanno ribadito che, nei casi di affidamento con procedura negoziata sotto la soglia, l’esclusione delle offerte anomale deve essere automatica. Anche se non espressamente richiamata nella lettera d’invito. Ora, ecco il nuovo pronunciamento dell’Anac (Delibera 20 gennaio 2021, n. 31).  

Il parere dell’Anac

In merito ad un parere su un’istanza di un Comune toscano per la realizzazione di un percorso ciclopedonale, aggiudicata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, l’Anac fornisce una serie di delucidazioni sull’argomento. In particolare, l’Autorità ricorda che, in materia di contratti pubblici sotto soglia, la previsione di carattere temporaneo (articolo 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con la legge n. 120/2020), “ha esteso l’applicabilità del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di cinque offerenti”. Una “temporaneità” che si applica agli affidamenti diretti e/o alle procedure negoziate “la cui determina a contrarre o atto equivalente è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021”. Una disposizione che non si applica, invece, “alle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto”.

Il Decreto Semplificazioni

La precisazione dell’Anac è corroborata da quanto statuito nel Decreto Semplificazioni. Nel Titolo I, Capo I dal titolo “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”, sono state introdotte alcune rilevanti novità sul tema. Finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Cercando di contenere le ricadute economiche negative a seguito delle misure e dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Nello specifico, all’articolo 1 si introduce un regime “parzialmente” e temporaneamente derogatorio. Una procedura diversa rispetto a quanto dettato dall’articolo 36 del Codice, applicabile alle “procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021”. Un termine dilazionato sino al 31 dicembre 2021.

Il prezzo più basso

Importante ricordare anche l’art. 1 del Dl n. 76/2020 “Semplificazioni”. Il comma 3 precisa: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti”. Il tutto “sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero al prezzo più basso”. E ancora: “Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (art. 97, commi 2, 2bis e 2ter del dl n. 50 del 2016)”. Ciò anche quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
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