Per chiudere un balcone in zona sismica 1 ci vuole l’autorizzazione sismica preventiva
In zona sismica 1, la chiusura di un balcone con manufatto infisso stabilmente, che aumenta sia la superficie utile sia la quota del piano, costituisce sopraelevazione e perciò richiede l’autorizzazione antisismica preventiva. La verifica di sicurezza riguarda anche le fondazioni dell’intero edificio, non solo il nuovo volume. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17279 del 26 giugno 2025.
Chiusura balcone in zona sismica 1: il caso
Il caso era sorto in seguito alla domanda avanzata in primo grado dagli eredi di condomini per accertare e dichiarare che una terrazza era di proprietà condominiale e che la veranda ivi realizzata dai proprietari dell’appartamento contiguo era abusiva ed illegittima. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d’Appello l’aveva accolta parzialmente.
Pur riconoscendo la natura privata del terrazzo, ricavato da un precedente sottotetto di proprietà esclusiva, e non rientrante nella nozione di tetto, o di lastrico solare, condannava i proprietari a demolire la sopraelevazione realizzata sul terrazzo, ritenuta non conforme alla normativa antisismica vigente per gli interventi di adeguamento. I condannati ricorrevano in Cassazione sostenendo che la veranda non pregiudicava la stabilità globale dell’intero edificio.
La pericolosità della sopraelevazione
La Corte di Cassazione precisa che la pericolosità della sopraelevazione in zona sismica di primo grado è presunta dalla legge in caso di difformità rispetto alla normativa antisismica. L’aumento di 30 mq della superficie abitabile e dell’altezza del terrazzo/balcone e la stabile infissione della veranda, considerata giustamente dalla Corte di Appello come sopraelevazione e non mero vano tecnico, l’ha qualificata non come riparazione, o intervento locale, ma come intervento di adeguamento, rientrante nella previsione dell’art. 8.4.3 delle NTC attuative dell’art. 2 del dm 17 gennaio 2018, vigente all’epoca della richiesta di autorizzazione antisismica in sanatoria.
Pertanto bisognava effettuare una verifica di resistenza, in caso di sisma, non solo sul balcone verandato, ma anche sulle fondamenta dell’intero fabbricato sopraelevato, circostanza invece mai verificatasi. Il CTU incaricato in primo grado, infatti, aveva erroneamente ritenuto che tale ultima verifica non fosse necessaria, perché il peso del balcone con la veranda non aveva aumentato di oltre il 20% il peso globale del fabbricato, ma tale esclusione non poteva valere una volta accertato l’aumento della superficie abitabile.
L’entità della sopraelevazione dovuta all’aumento di altezza e di superficie abitativa coperta, nonché l’ubicazione della cosiddetta veranda saldamente infissa al balcone/terrazza, in zona sismica di primo grado, non permette di qualificare l’intervento come riparazione, o intervento locale, anziché come intervento di adeguamento. La verifica di resistenza in caso di sisma doveva essere compiuta, non solo sulla parte sopraelevata, ma anche sulle fondamenta della costruzione interessata dalla sopraelevazione, secondo quanto prescritto dalle norme antisismiche. In difetto di essa, i ricorrenti non potevano procedere alla sopraelevazione.
Chiusura balcone in zona sismica 1 e autorizzazione antisismica in sanatoria
Nemmeno il rilascio dell’autorizzazione antisismica in sanatoria da parte del Genio Civile vale ad escludere la presunzione di pericolosità derivante dall’intervento, perché tale atto riguarda la doppia conformità edilizia, che è richiesta al momento dell’abuso e al momento della domanda per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ma non è invocabile invece per la violazione della normativa antisismica.
L’autorizzazione antisismica in sanatoria è stata rilasciata dal Genio Civile sul presupposto in fatto che si trattasse di una semplice veranda, come indicato nella richiesta, e non di una vera e propria sopraelevazione, per la quale non era stata compiuta alcuna verifica di resistenza in caso di sisma sulle fondazioni dell’intero fabbricato oggetto di sopraelevazione. Ciò ha reso superflua la disapplicazione della suddetta autorizzazione, perché non pertinente al manufatto edilizio in questione.
Per giurisprudenza consolidata della Corte, “quando sia accertato l’aumento di superficie, anche ove manchi l’aumento dell’altezza del preesistente fabbricato, sul quale si realizzi il nuovo intervento edilizio, trova applicazione la presunzione di pericolosità dell’art. 1127 comma 2° cod. civ. In ambito penale, rilascio postumo dell’autorizzazione antisismica in sanatoria non esclude l’illiceità delle violazioni della normativa antisismica, perché l’art. 94 del Tue stabilisce che gli interventi di adeguamento sismico di costruzioni esistenti (tra i quali vanno annoverate le sopraelevazioni) in località sismiche ad alta sismicità (zona 1) sono sempre interventi rilevanti, con la conseguenza che per essi è necessario che l’autorizzazione antisismica sia rilasciata prima dell’inizio dei lavori di sopraelevazione e che la verifica riguardi anche la reazione in caso di sisma delle fondazioni del fabbricato sopraelevato, e non la sola sopraelevazione“.

