Necessaria qualificazione SOA per i lavori privati con incentivi fiscali
Conversione in legge per il d.l. n. 21/2022 (cd. Decreto taglia prezzi): passa l’articolo 10bis con il quale si prevede un’ulteriore stretta agli incentivi fiscali in materia edilizia che va ad incidere sulla certificazione SOA.
L’approvazione del disegno di legge di conversione
La Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (già approvato dal Senato). Diventa ufficiale la necessità che, per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro, le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di una certificazione SOA.
La disciplina transitoria da gennaio 2023
L’art. 10bis decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come modificato, prevede ora un primo regime transitorio dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 in relazione ai lavori eseguiti con la fruizione di “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” realizzati mediante cessione del credito o sconto in fattura.
Tali lavori dovranno essere affidati a:
- imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA;
- imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi SOA;
Un punto di attenzione
Attenzione, però. Per i lavori eseguiti da imprese in attesa del rilascio dell’attestazione di qualificazione, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione.
La formulazione normativa si presta ad una possibile interpretazione secondo cui, anche nel caso in cui non si ottenesse la certificazione SOA, si potrà godere degli incentivi fiscali connessi ai lavori comunque realizzati dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023.
Quale disciplina sarà definitiva da luglio 2023?
A decorrere dal 1° luglio 2023, la disciplina definitiva, invece, prevede che i lavori eseguiti con la fruizione di “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” realizzati mediante cessione del credito o sconto in fattura siano affidati ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA.
Il regime di esclusione
Il regime normativo disegnato, per espressa previsione, non si applicherà ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che dovessero protrarsi oltre il 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023.
Dal 1° luglio 2023, però, occorrerà comunque la prescritta qualificazione SOA.
Considerazioni finali: quale specifica certificazione SOA sarà necessaria
Rimane l’incertezza circa la definizione di quale specifica certificazione SOA sarà necessaria atteso che è attualmente previsto un sistema di classifiche di importo e secondo un sistema di 52 categorie di opere, a seconda del tipo di appalto e del livello di specializzazione.
A ciò si aggiungerà altresì la frammentarietà dei regimi applicabili e della loro coincidenza temporale a fronte di medesimi lavori che, ad esempio, iniziano prima del 1° gennaio 2023 e si protraggono oltre il 1° luglio 2023.
Certificazione SOA, che cos’è?
L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. Si tratta di un documento rilasciato da organismi certificatori autorizzati dall’ANAC e serve a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, lavori superiori a € 150.000,00.
L’attestazione SOA certifica, in particolare, i seguenti requisiti:
- l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 d.lgs. n. 50/2016 (assenza di condanne per determinati reati; l’assenza di gravi violazioni o inadempimenti nell’esecuzione di precedenti contratti; l’assenza di uno stato di dissesto finanziario);
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali richiesti per l’esecuzione del contratto;
- il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC.
Articolo pubblicato il 18 maggio e aggiornato il 31 maggio 2022

