Edilizia

Casa sull’albero: quando è necessario il permesso di costruire?

Il manufatto presentava una conformazione tale che la piccola struttura non poteva rientrare nelle caratteristiche richieste a un intervento di edilizia libera
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Casa sull’albero: quando è necessario il permesso di costruire?

Tutti i bambini hanno sempre desiderato costruire un rifugio sull’albero, una vera casa, luogo tipico dei giochi possibilmente fuori dalla portata diretta dei loro genitori. Tutti si ricordano il giovane rampollo di una famiglia nobile ligure, di calviniana memoria, che all’età di dodici anni, in seguito a un litigio con i genitori per un piatto di lumache, si arrampica su un albero del giardino di casa dichiarando di non volerne più discendere per il resto della vita.  Questa volta, però, sono intervenuti i Giudici del Tar Liguria.

Ma è legale costruire una casa sull’albero?

Ci sono dei requisiti preliminari da rispettare:

  • in primis bisogna tener presente se la nuova casa sull’albero sarà destinata ad un uso abitativo, oppure se sarà priva di tetto o aperta da almeno due lati, e viene utilizzata non come abitazione bensì come spazio di ritrovo a scopo ludico (ad esempio, per i giochi dei bambini);
  • bisogna valutare dove verrà realizzata: ci sono alcune zone dove sussistono speciali vincoli (ambientali, paesaggistici, sismici, archeologici) che possono impedire o limitare, la realizzazione della casa sull’albero. Ovviamente non si potrà costruire nelle foreste, boschi o parchi naturali che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione o su qualsiasi altro terreno pubblico, comprese le aree demaniali.

Il caso deciso dal Tar Liguria

Una casa costruita su un tronco di un albero morto di circa 5 mq di superficie, realizzata a sbalzo su due livelli, con un vano chiuso, accessibile da una scala a pioli in ferro e fissata a un’altezza di circa 2 metri dal suolo e un altezza massima dal suolo di circa quattro metri, può considerarsi una nuova costruzione per la quale è necessario titolo edilizio e non invece un manufatto di edilizia libera a scopo ludico. Questo è quanto ha stabilito il Tar Liguria con sentenza n.507 del 15 maggio 2023.

Secondo i Giudici, il manufatto presentava una conformazione tale che la piccola struttura non poteva rientrare nelle caratteristiche richieste a un intervento di edilizia libera, in quanto si trattava di “un vero e proprio manufatto e non aveva un carattere “temporaneo”, ma stabile e duraturo difettando entrambi i requisiti delle opere precarie in quanto, da un lato, non sussiste il presupposto “strutturale” della precarietà perché è infisso al tronco dell’albero, né quello “funzionale” giacché è destinato a soddisfare esigenze permanenti e a tal fine è anche stato dotato di sedie, tavolino ed impianto elettrico con conseguente assoggettamento a permesso di costruire”.

Nel caso di specie la “casetta”, valutato le caratteristiche costruttive e la grandezza:

  • non costituisce vano accessorio né tecnico, ma abitabile;
  • non ha carattere “temporaneo”, ma stabile e duraturo.

In tale contesto l’opera in questione è soggetta al previo rilascio del permesso di costruire con la conseguenza che, nel caso di sua realizzazione senza tale titolo, è assoggettato alla sanzione demolitoria ex art 31 del TU Edilizia.

L’appostamento fisso per la caccia

Su un caso analogo si è anche pronunciata la Cassazione, che con sentenza n.5436 del 13 gennaio 2023, che ha stabilito che per la costruzione di una casetta in legno di circa 3 metri per 2, con altezza di 2 metri, posta a circa 3-4 metri da terra, sopra una quercia, utilizzabile per appostamento per la caccia, sono necessari il permesso di costruire e l’autorizzazione sismica, qualora venga installata in zona 1 o 2. Nel caso di specie la Corte ha escluso che, all’esito di una valutazione delle diverse fonti di prova., l’opera non poteva essere qualificata come “appostamento fisso per la caccia“, perché in base alla struttura e alle dimensioni del manufatto non potevano essere configurate come appostamenti, ma era una vera “casa sull’albero”.

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