Edilizia
Campo di applicazione, adempimenti, procedura e costi. Sai veramente tutto sulla SCIA?
Vediamo con l'esperta in materia tutto quello che occorre sapere sulla SCIA
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La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta dall’art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contenuta nel previgente art. 19 della Legge n. 241/1990, è disciplinata nel campo edilizio dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001, come integralmente modificato dal D.Lgs. n. 222/2016 (il cosiddetto Decreto SCIA 2), in vigore dall’11 dicembre 2016, che ha istituito anche la Segnalazione Certificata di Agibilità in sostituzione del precedente Certificato e la SCIA alternativa al Permesso di Costruire al posto della Super-Dia.
Ecco le nuove disposizioni
Le Regioni e gli Enti locali devono adeguarsi entro il 30 giugno 2017 alle nuove disposizioni. In attesa dell’adozione di un glossario unico valido su tutto il territorio nazionale, al Decreto SCIA 2 è stata allegata una tabella esplicativa (“Tabella A”), contenente un elenco di attività per ognuna delle quali è individuato il relativo regime amministrativo, l’eventuale concentrazione di regimi ed i riferimenti normativi. La SCIA si configura come una semplice segnalazione – corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa di settore – da parte dell’interessato all’amministrazione pubblica competente, non utilizzabile nei casi in cui siano richiesti “titoli espressi” – ovvero in presenza di vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico, culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica, la difesa nazionale – senza che vengano preventivamente acquisiti gli atti di assenso (autorizzazione, nulla osta, parere preventivo, ecc) dell’Ente preposto alla tutela del vincolo stesso (art. 22, c. 6, D.P.R. n. 380/2001, cosiddetta SCIA Condizionata). Rispetto alla DIA l’innovazione più importante consiste nel poter iniziare qualsiasi attività dalla data di presentazione della SCIA all’amministrazione competente, purché siano verificate due condizioni, ovvero:- siano stati acquisiti tutti i preventivi atti di assenso, eventualmente previsti dalle leggi e norme vigenti;
- le attività e/o gli immobili oggetto di intervento non siano localizzati all’interno dei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico (ovvero all’interno delle Zone “A” di cui al D.M. n. 1444/1968 ed aree equipollenti), in cui l’inizio dei lavori può avvenire solo dopo 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA (comma 4, art. 23-bis, D.P.R. n. 380/2001).
Campo di applicazione della SCIA
Dall’11 dicembre 2016 gli interventi realizzabili con SCIA sono:- gli interventi di manutenzione straordinaria (pesante) riguardanti le parti strutturali dell’edificio (art. 3, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 380/2001; punto 4, Tab. A, D.Lgs. 222/2016), ovvero gli interventi le cui caratteristiche non rientrano nel campo di applicazione della CILA;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (pesante) riguardanti le parti strutturali dell’edificio (art. 3, c. 1, lett. c) DP.R. n. 380/2001; Punto 6 Tab. A D.Lgs. 222/2016);
- gli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera” (art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. n. 380/2001; Punto 7, Tab. A D.Lgs. 222/2016) che non presenti i caratteri né della Ristrutturazione ricostruttiva, né della Ristrutturazione pesante, (art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 380/2001).
- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale (art. 22, D.P.R. n. 380/2001). In questo caso le S.C.I.A. sono considerate parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale – ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e dell’agibilità -e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- gli interventi edilizi attuati da proprietari di immobili finalizzati alla costruzione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo dei fabbricati, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, nonché gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non siano in contrasto con i piani urbani del traffico, tengano conto della superficie soprastante, siano compatibili con la tutela dei corpi idrici e rispettino i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale (art. 137, D.P.R. n. 380/2001; art. 9, L. 24 marzo 1989, n. 122);
- gli interventi di demolizione e ricostruzione che nel rispetto dei volumi originari comportano una variazione della sagoma (Art. 30, D.L. 21 giugno 2013, n. 69), escluso il caso di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e di immobili localizzati nelle aree individuate dai Comuni all’interno dei centri storici o delle zone equipollenti nelle quali è esclusa l’applicabilità della SCIA;
- l’installazione di impianti radioelettrici, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati nell’art. 87, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. La SCIA deve essere conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13 del suddetto decreto. La segnalazione è priva di effetti qualora entro 30 giorni dalla presentazione della pratica sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente, (art. 87-bis, D.Lgs. n. 259/2003).
- la costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia (D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5; Punto 97, Tab. A, D. Lgs n. 222/2016). In questo caso i lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg. dalla presentazione.

