Edilizia
Cambio di destinazione d’uso per soppalco e veranda, quali titoli edilizi?
Una sentenza del Tar Campania definisce alcuni criteri di valutazione in tema di cambio di destinazione d'uso per un soppalco con aumento di volumetria e una veranda fissa sul balcone, definendo i relativi requisiti di conformità e titoli edilizi
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, nella sentenza n. 402 del 12 febbraio 2021, definisce alcuni criteri di valutazione in tema di cambio di destinazione d’uso, soppalco con aumento di volumetria, veranda fissa sul balcone, e relativi requisiti di conformità e titoli edilizi.
Il caso trattato nella sentenza riguarda il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere eseguite senza titolo edilizio in unità immobiliari:
- cambio d’uso da residenziale ad uso studio tecnico;
- aumento di volumetria e superficie utile, per la realizzazione di una veranda di mc 22,33 in alluminio e vetro, su un balcone;
- soppalco in ferro e legno, accessibile con una scala in ferro/legno delle seguenti dimensioni: m 4,10 x 2,22 e rimozione di parte di setto murario con la creazione di un vano nel garage.
- l’irrilevanza dell’uso di fatto, per finalità di studio personale, riservato ad una porzione dell’appartamento; l’inapplicabilità del regime abilitativo del permesso di costruire, e, quindi, della sanzione demolitoria sia al soppalco sia all’intercapedine realizzati all’interno dell’autorimessa, il primo essendo configurabile a guisa di mero deposito-ripostiglio e la seconda integrando gli estremi della mera difformità parziale entro i limiti di tolleranza;
- la mancata creazione di nuova volumetria per effetto della chiusura verandata non già di un balcone aggettante, bensì di un terrazzino incassato.
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