Edilizia
Barriere architettoniche: quando è lecito disporre la chiusura del locale
Un ristorante in un edificio degli anni '40 e le barriere architettoniche impossibili da abbattere nelle parti condominiali: il CdS interviene sulla SCIA
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Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 8470 del 3 ottobre 2022) affronta il tema dell’adeguamento degli edifici alle norme sulle barriere architettoniche, nel caso di un locale bar ristorante conforme al suo interno alle disposizioni in materia, ma inserito in un edificio condominiale dove scale e vani comuni di ingresso non erano a norma.
Il caso
Il caso esaminato dal Supremo Collegio riguarda uno storico bar ristorante, inserito all’interno di un immobile edificato negli anni ’40, al quale si accede da un portone condominiale, che porta al vano scala, dove una rampa di pochi gradini conduce all’ascensore mentre un’altra rampa di gradini che conduce ai piani superiori. L’intero percorso di ingresso al ristorante è di proprietà condominiale, mentre al primo piano dell’edificio si trova il portone di ingresso principale del locale di esclusiva proprietà dell’attività di ristorazione. Prima di aprire il ristorante, i proprietari avevano eseguito opere di manutenzione straordinaria, assentite con DIA e presentavano la SCIA per l’inizio attività. Poi però il Comune aveva avviato per ben tre volte il procedimento per la chiusura del locale, le prime due volte per mancanza dei requisiti di sorvegliabilità, (procedimenti entrambi archiviati), e l’ultima per il mancato rispetto della normativa di eliminazione delle barriere architettoniche. Il terzo procedimento si era concluso con la decadenza della SCIA e la chiusura del locale.Le contestazioni mosse dal Comune
Il tecnico comunale che aveva eseguito il sopralluogo, contestava ai proprietari del locale che:- l’ascensore, non avrebbe avuto adeguate dimensioni
- la scala non sarebbe stata dotata di alcun dispositivo di superamento delle barriere architettoniche
Difformità delle sole parti condominiali
Tuttavia lo stesso verbale di sopralluogo dava atto che il bar ristorante era “conforme alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”. I difetti evidenziati riguardavano solo le parti condominiali dell’immobile in cui l’attività era inserita e proprio su questo punto i proprietari hanno impugnato la decadenza della SCIA e presentato ricorso al giudice amministrativo. La decisione del Consiglio di Stato parte dall’osservazione che le divergenze di ascensore e scala riguardavano pacificamente “le sole parti comuni di un fabbricato condominiale edificato in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.M. n. 236 del 1989 e mai oggetto, allo stato di interventi edilizi di ristrutturazione”.Ambito di applicazione del Decreto sulle barriere architettoniche
La sentenza in esame, ripercorre il dettato dell’art. 1 del D.M. 236/1989 a norma del quale, il decreto si applica agli:- edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non (inclusa edilizia convenzionata)
- edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione
- ristrutturazione degli edifici privati di cui ai punti precedenti, anche se gli edifici sono preesistenti

