Edilizia
Autorizzazione paesaggistica semplificata: i 6 punti del nuovo iter
Finalmente in Gazzetta il provvedimento con le semplificazioni e l'individuazione delle tipologie di intervento per le quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica
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Il D.P.R. 13 febbraio 2017, che rappresenta il nuovo regolamento di individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell’art.12 del decreto legge 83/2014, è stato pubblicato nella G.U. n. 68 del 22 marzo 2017.
Autorizzazione paesaggistica semplificata: la normativa
Con il D.P.R. 13 febbraio 2017, sono dettate disposizioni modificative e integrative all’attuale regolamento (si tratta del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 che è abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, che avverrà il 6 aprile 2017) di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità. Con tale provvedimento non solo si ampliano e precisano le ipotesi di interventi di lieve entità, con ulteriori semplificazioni procedimentali, ma vengono individuate le tipologie di interventi per i quali non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere esonerate o regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali.Autorizzazione paesaggistica semplificata: allegati e categorie di interventi
Il D.P.R. contiene due allegati: Allegato A e Allegato B. Nell’Allegato A sono indicati 31 piccoli interventi esclusi dall’ autorizzazione paesaggistica tra cui gli interventi (che non comportino modifiche sostanziali) volti a migliorare l’ efficienza energetica e il consolidamento statico e le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche. L’Allegato B contiene le 42 tipologie di interventi considerati ad impatto lieve sul territorio come interventi antisismici e di miglioramento energetico. Nel dettaglio, il nuovo regolamento individua tre categorie di interventi:- non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (art.2);
- soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (art.3);
- esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata (art.4).
- • incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 metri cubi attuabile anche nei centri storici;
- opere su prospetti e coperture comportanti alterazione dell’aspetto esteriore dell’edificio quali la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
- realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
- realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
- adeguamento alla normativa antisismica o di contenimento energetico comportante innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
- superamento delle barriere architettoniche per superamento di dislivelli superiori a 60 cm,o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
- demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse architettonico, storico e testimoniale;
- autorimesse fuori terra con volume non superiore a 50 metri cubi;
- tettoie di superficie non superiore a 30 metri quadrati;
- chiusura di verande funzionali ad attività economiche;
- strutture temporanee per manifestazioni per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni;
- cartelli e mezzi pubblicitari non temporanei di dimensione inferiore a 18 metri quadrati.
Autorizzazione paesaggistica semplificata: modalità di presentazione dell’istanza
Per il procedimento autorizzatorio semplificato sono previste, all’art. 9, tre diverse modalità di presentazione dell’istanza:- l’invio, anche telematico, allo Sportello unico per l’edilizia (SUE) nel caso di interventi edilizi;
- l’invio, anche telematico, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP);
- l’invio all’autorità procedente nei casi residuali.
Ecco in 6 punti l’iter semplificato descritto dall’art. 11 del nuovo regolamento
- L’amministrazione competente riceve la domanda di autorizzazione e verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato A (ovvero ex articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali casi comunica al richiedente che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria;
- L’amministrazione procedente (di norma la Regione) richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
- Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile;
- Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso;
- Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi esprime il proprio parere entro 20 giorni dalla ricezione della proposta esprime il proprio parere vincolante, per via telematica all’amministrazione procedente;
- Dopo 10 giorni dalla ricezione per via telematica del parere favorevole del soprintendente, l’amministrazione competente adotta il provvedimento e rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che diventa immediatamente efficace.