Edilizia

Autorizzazione paesaggistica: il privato può attestare l’esclusione di opere irrilevanti

Per le opere ritenute irrilevanti per la tutela paesaggistica, il privato proprietario può attestare che l'intervento rientra fra quelle elencate nell'allegato A del Dpr n. 31/2017
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Autorizzazione paesaggistica: il privato può attestare l’esclusione di opere irrilevanti

Per una serie di opere ritenute irrilevanti sotto il profilo dei valori tutelati, il privato proprietario, possessore o detentore del bene può valutare l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica. Come? Attestando che l’intervento rientra in una singola fattispecie (voce) fra quelle elencate nell’allegato A del Dpr n. 31/2017.

Lo stabilisce la Circolare n. 42 del 21 luglio 2017 dell’Ufficio legislativo del Ministero dei beni culturali. Nel documento si precisa che “il sistema dell’allegato A postula, trattandosi di interventi liberi, che sia affidata al privato proprietario, possessore o detentore del bene (e da questi effettuata personalmente o mediante i suoi tecnici di fiducia) la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni alle quali le singole voci subordinano l’effetto di esclusione della previa autorizzazione (ad esempio, presenza di un vincolo paesaggistico di insieme, rispetto di eventuali piani del colore, rispetto delle caratteristiche architettoniche o dei materiali esistenti, ecc.)”.

Autorizzazione paesaggistica: due procedure per l’esclusione

Il Dpr n. 31/2017 non prevede adempimenti preventivi (Cila edilizia o comunicazione per attività  edilizia libera). Di conseguenza, la circolare del Mibac distingue due procedure per attestare l’esclusione dell’intervento dall’autorizzazione paesaggistica:

  • in caso di intervento edilizio che richiede una Cila o Scia, è il tecnico di fiducia del privato che dovrà  asseverare in sede di Cila o Scia l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica. E dovrà farlo indicando la voce dell’allegato A in cui l’intervento è ricompreso e il rispetto delle relative condizioni;
  • in caso di intervento libero sul piano edilizio, la responsabilità è affidata esclusivamente al privato che ne risponde  in sede di eventuali controlli.

Se si hanno dei dubbi, il privato ha comunque la possibilità  di presentare domanda di autorizzazione semplificata. Rimettendo quindi al Comune l’accertamento delle condizioni di esclusione.

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