Edilizia                
            
            Autorizzazione paesaggistica: negata anche se l’aumento di volumetria è “marginale”
                
                    Tar Napoli: un aumento di volumetria, seppur paesaggisticamente ininfluente perché di “marginale” entità, senza aumento del carico urbanistico e perciò senza essere considerato un volume tecnico, preclude, per ciò stesso, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria                
                
                    
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                - della nota dal Comune con cui sì comunicava il parere negativo a seguito di istanza di accertamento di conformità. E si disponeva l’archiviazione del relativo procedimento;
 - del provvedimento reso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, mai notificato alla ricorrente, con cui si disponeva l’archiviazione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica dell’intervento oggetto di accertamento di conformità.
 
Copertura del fabbricato lesionata dal terremoto
La vicenda era iniziata quando, in seguito agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, la struttura muraria e la copertura del fabbricato avevano subito gravi lesioni; il progetto relativo alla copertura prevedeva lo smantellamento della stessa, originariamente costituita da legno e tegole, il ripristino della muratura di sottotetto mediante rifacimento dei tratti gravemente lesionati e la realizzazione di una nuova copertura in latero cemento con sovrastante manto di tegole; nel corso dell’esecuzione dell’intervento edilizio in questione, erano state apportate delle modifiche (la copertura è stata realizzata a due falde per tutto il suo sviluppo, in luogo di quella preesistente; la quota dei colmi era più alta di quella preesistente, ed era stata variata la quota di imposta delle gronde). Secondo la proprietaria, tale intervento non determinava la creazione di nuovo volume né di nuove superfici utili; perciò aveva depositato istanza di accertamento di conformità, respinta dal Comune. Nel ricorso contro la decisione del Comune, si asseriva che:- la Commissione Edilizia Comunale e la Commissione locale per il paesaggio avevano valutato che l’intervento non comportava incremento di carico urbanistico;
 - la Soprintendenza doveva limitarsi ad apprezzamenti di natura paesaggistica, non potendo esaminare la legittimità dell’opera sotto il profilo edilizio o urbanistico;
 - l’istruttoria endoprocedimentale aveva escluso che l’intervento potesse compromettere l’aspetto visibile (punto di vista panoramico) e non arrecava pregiudizio ai valori paesaggistici.
 
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L’intervento ha modificato in modo rilevante l’aspetto esteriore dello stabile
Il Tar Napoli ha invece stabilito che:- l’intero sistema di copertura dello stabile ha subito rilevanti modifiche nel suo aspetto esteriore. Eche tali modifiche non hanno permesso alla Soprintendenza di ritenere l’abuso costituito da opere minimali;
 - le quote della realizzata copertura hanno subito una variazione all’imposta che ha determinato una rinnovata fruibilità dei sottostanti ambienti tanto da generare un’agibilità tipica dei piani mansardati sostenuta da un notevole incremento di superficie utile;
 - il fabbricato, con la rinnovata copertura a falde, nella conformazione dell’ultimo piano di calpestio, è stato peraltro dotato di nuove aperture e balconi che hanno conferito all’edificio un assetto completamente diverso rispetto a quello originario, abbisognevole solo di opere di consolidamento e ripristino strutturale.
 
                                    
