Edilizia

Autorizzazione paesaggistica entro 60 giorni per interventi di edilizia scolastica per il PNRR

L’autorizzazione necessaria per gli interventi di edilizia scolastica ricompresi nel Pnrr è resa dall’amministrazione competente entro 60 giorni dalla richiesta
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Autorizzazione paesaggistica entro 60 giorni per interventi di edilizia scolastica per il PNRR
Edilizia scolastica PNRR: chiarimenti dal Mims sulle autorizzazioni ai lavori dopo le semplificazioni Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), con il Parere n. 1083 del 30 ottobre 2021, fornisce chiarimenti sulle misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica previste dal decreto legge n. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure).

Edilizia scolastica PNRR: autorizzazione paesaggistica entro 60 giorni

La richiesta di chiarimenti riguarda l’art.55 del suddetto decreto, comma 1, lett. a) n.5, secondo cui “l’autorizzazione prevista dall’art.21 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del Pnrr, è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi.[…]”. Il richiedente chiede se tale disposizione esclude la possibilità di applicare, per la medesima finalità, la disposizione di cui al comma 260 dell’art.1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), a mente del quale “I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo”. Il Mims risponde chiarendo che le disposizioni richiamate afferiscono a fattispecie diverse e pertanto la relativa applicazione richiede presupposti anch’essi diversi. Infatti, la disposizione di cui all’art. 55, comma 1 lett. a) n. 5, del dl n. 77/2021 riguarda gli interventi ricompresi nel Pnrr per la nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo per i quali sia necessaria l’autorizzazione (del Ministero o) della Soprintendenza di cui all’art. 21 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio: per questi interventi, ed in via derogatoria al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, viene previsto che “l’autorizzazione è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta”, anche tramite conferenza di servizi (anziché 120 giorni).

Per le altre autorizzazioni 30 giorni

Diversamente, la disposizione di cui all’art. 1 comma 260 della l n. 160/2019 si riferisce all’acquisizione di pareri, visti e nulla osta che devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta anche tramite conferenza di servizi, relativamente agli interventi di edilizia scolastica e per le finalità di cui ai commi 258 e 259. cioè ” assicurare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, cui è destinata una quota parte delle risorse non impegnate già assegnate” e “accelerare gli interventi di progettazione” relativi a tali interventi. In questo caso, quindi, vengono in considerazione atti endoprocedimentali tipici della fase istruttoria e diversi dall’autorizzazione che invece è diretta a rimuove i limiti che, per motivi di pubblico interesse, sono posti in via generale dalla legge. Il Parere è disponibile in free download qui di seguito
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