Niente autorizzazione paesaggistica al locatario senza il consenso del proprietario
                                Il locatario non può ottenere l’autorizzazione paesaggistica se manca il consenso del proprietario. La conferma arriva dal TAR Basilicata di Potenza con la recente sentenza n. 56 pubblicata il 1° febbraio 2024.
La vicenda decisa dai giudici lucani riguarda una richiesta di autorizzazione paesaggistica, relativa alla realizzazione di una struttura temporanea a servizio di una struttura alberghiera, presentata da una società locataria e negata (per due volte) dall’ente preposto, proprio a causa della espressa opposizione della società proprietaria dell’immobile.
Autorizzazione paesaggistica al locatario: il caso
Il provvedimento di diniego, impugnato dalla società locataria della società locataria della struttura alberghiera, è stato confermato dal TAR. Per i giudici, il diniego di autorizzazione paesaggistica è stato correttamente adottato dall’amministrazione competente, analogamente a quanto previsto in caso di locazione allorquando la P.A., in assenza di consenso del proprietario dell’immobile, non può procedere al rilascio del titolo edificatorio.
Il mancato consenso del proprietario fa venire meno la legittimazione del locatario. Per il TAR, peraltro, sarebbe inutile conseguire un’autorizzazione paesaggistica – pur sussistendone i presupposti – per una struttura che poi, in concreto, non potrà essere realizzata proprio per l’impossibilità di ottenere il titolo edilizio, costituita dal mancato consenso del proprietario.
La normativa in tema di rilascio del titolo edilizio
La decisione del TAR si fonda sul collegamento tra norme del T.U. Edilizia e norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Occorre ricordare anzitutto che il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma anche a chiunque abbia titolo per richiederlo (art. 11, comma 1, T.U. Edilizia), ossia a chi ha la legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale (ad esempio, l’usufruttuario o il superficiario), o anche solo obbligatoria (il comodatario o il locatario), che consenta, nello specifico, lo svolgimento di un’attività edilizia (Consiglio di Stato, 15/03/2022, n. 1827).
Il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria (TAR Lecce, 02/11/2018, n.1640).
Autorizzazione paesaggistica
Le disposizioni e i principi sopra richiamati – secondo la sentenza del TAR in commento – trovano applicazione anche nel caso di richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146, comma 2, del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Tale articolo 146 stabilisce che “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree di interesse paesaggistico” hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, interventi che non possono essere avviati fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
Ora, secondo i giudici vi è una simmetria tra il TU Edilizia (art. 20) e il Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 146). Entrambe le disposizioni non limitano la legittimazione alla domanda di rilascio del titolo al solo proprietario, ma la riferiscono anche a coloro che abbiano un altro titolo. I soggetti destinatari risultano sostanzialmente coincidenti.
In entrambi i casi, è necessaria la relazione qualificata col bene, così come in entrambi i casi il dato testuale non contempla alcun riferimento alla relazione tra soggetto istante e titolare del corrispondente diritto di proprietà.
Consenso del proprietario
Da tale collegamento tra le norme esaminate consegue – secondo i giudici – l’estensione anche al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica delle stesse regole e degli stessi principi giurisprudenziali previsti per il rilascio del permesso di costruire. Per cui, in caso di mancato consenso del proprietario, il conduttore non può ottenere l’autorizzazione paesaggistica, così come non può ottenere il rilascio del permesso di costruire.
                                    
