Edilizia
Attestazione Soa, come garantire la “saldatura” tra scadenza e rinnovo
Consiglio di Stato: la validità del nuovo certificato si situa il giorno successivo all'ultimo giorno di validità del precedente attestato quinquennale, realizzando così quella perfetta continuità perseguita dal legislatore
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Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 7178 del 18 novembre 2020, interviene sul calcolo dei termini di scadenza e di rinnovo dell’attestazione Soa, in quanto cause da esclusione da un bando di gara.
Il fatto: rinnovo tardivo dell’attestazione Soa
Una società presentava offerta per un lotto della procedura aperta dall’Agenzia del demanio per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’Agenzia escludeva la società dalla procedura e revocava l’aggiudicazione, rilevando che l’attestazione di qualificazione Soa spesa in gara dalla società era scaduta senza saldarsi con la nuova attestazione conseguita dalla medesima in data successiva. La società esclusa impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sostenendo l’ultravigenza dell’attestazione spesa in gara sino al rilascio della nuova attestazione, per aver stipulato il contratto relativo a quest’ultima entro il termine di 90 giorni precedenti la data di scadenza della prima. Il Tar Lazio respingeva il ricorso, rilevando che:- la richiesta di rinnovo dell’attestazione di qualificazione Soa avrebbe dovuto essere presentata 90 giorni prima della sua scadenza. Il giorno del termine, in quanto scadente di domenica, doveva anticiparsi al giorno precedente. La società aveva invece presentato la richiesta il giorno successivo alla domenica;
- la nuova Soa costituiva non un rinnovo ordinario bensì una nuova attestazione, da cui la soluzione di continuità rispetto alla precedente. La richiesta di rinnovo, quindi, non aveva comportato la continuità per “saldatura” nel possesso dei requisiti di qualificazione, ancorché il nuovo certificato fosse stato emesso successivamente alla data di scadenza di quello precedente;
- non va considerato nel computo del termine il giorno iniziale, dovendo invece trovare applicazione anche per il termine a ritroso la regola ordinaria secondo cui il dies a quo non va computato.

