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Attestazione Soa, come garantire la “saldatura” tra scadenza e rinnovo

Consiglio di Stato: la validità del nuovo certificato si situa il giorno successivo all'ultimo giorno di validità  del precedente attestato quinquennale, realizzando così quella perfetta continuità perseguita dal legislatore
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Attestazione Soa, come garantire la “saldatura” tra scadenza e rinnovo
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 7178 del 18 novembre 2020, interviene sul calcolo dei termini di scadenza e di rinnovo dell’attestazione Soa, in quanto cause da esclusione da un bando di gara.

Il fatto: rinnovo tardivo dell’attestazione Soa

Una società presentava offerta per un lotto della procedura aperta dall’Agenzia del demanio per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’Agenzia escludeva la società dalla procedura e revocava l’aggiudicazione, rilevando che l’attestazione di qualificazione Soa spesa in gara dalla società era scaduta senza saldarsi con la nuova attestazione conseguita dalla medesima in data successiva. La società esclusa impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sostenendo l’ultravigenza dell’attestazione spesa in gara sino al rilascio della nuova attestazione, per aver stipulato il contratto relativo a quest’ultima entro il termine di 90 giorni precedenti la data di scadenza della prima. Il Tar Lazio respingeva il ricorso, rilevando che:
  • la richiesta di rinnovo dell’attestazione di qualificazione Soa avrebbe dovuto essere presentata 90 giorni prima della sua scadenza. Il giorno del termine, in quanto scadente di domenica, doveva anticiparsi al giorno precedente. La società aveva invece presentato la richiesta il giorno successivo alla domenica;
  • la nuova Soa costituiva non un rinnovo ordinario bensì una nuova attestazione, da cui la soluzione di continuità  rispetto alla precedente.  La richiesta di rinnovo, quindi, non aveva comportato la continuità per “saldatura” nel possesso dei requisiti di qualificazione, ancorché il nuovo certificato fosse stato emesso successivamente alla data di scadenza di quello precedente;
  • non va considerato nel computo del termine il giorno iniziale, dovendo invece trovare applicazione anche per il termine a ritroso la regola ordinaria secondo cui il dies a quo non va computato.

La sentenza: non ci deve essere soluzione di continuità nella validità dell’attestazione Soa

La sentenza richiama la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato per ribadire che le attestazioni di qualificazione, come requisito di ammissione alle gare pubbliche, devono essere valide dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto. Nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso. Pertanto non può esserci soluzione di continuità nel possesso del requisito. L’operatore economico che partecipa a una gara pubblica deve garantire costantemente il possesso della qualificazione richiesta e la possibilità  concreta della sua dimostrazione e verifica. Ciò che assicura alla stazione appaltante l’affidabilità e la perdurante idoneità  tecnica ed economica del concorrente. Per non interrompere la continuità  e scongiurare il pericolo che l’operatore economico partecipante alle gare pubbliche incorra nelle conseguenze negative derivanti dalla scadenza dell’attestazione, occorre seguire la normativa. E precisamente quanto disposto nei commi 5, 6 e 7 dell’art. 76 del Dpr n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti).

Il termine dei 90 giorni

In pratica, è sufficiente che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine di 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione. Tale condizione, testimoniando la diligenza del concorrente che prima della scadenza dell’attestazione anzidetta si è tempestivamente premurato di richiederne il rinnovo, confidando nella sua tempestiva evasione, rende il concorrente non penalizzabile con l’esclusione. Tenuto conto dell’efficacia retroattiva della verifica positiva, idonea a creare una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione, fino all’esito positivo della domanda di rinnovo. Sempre che la stessa sopraggiunga prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto. Infatti, il rilascio di una nuova attestazione Soa certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità  da una data ad un’altra. Ma anche che l’impresa non ha mai perso requisiti in passato già  valutati e certificati positivamente. E  che li ha mantenuti anche nel periodo intercorrente tra la domanda di rinnovo e quella di rilascio della nuova certificazione. Senza alcuna soluzione di continuità. Diversamente, il decorso dei predetti 90 giorni non preclude di per sé il rilascio dell’attestazione. Essa deve però considerarsi nuova e autonoma rispetto all’attestazione scaduta, e comunque decorrente, quanto a efficacia, dalla data del suo effettivo rilascio. Senza, cioé, retroagire al momento di scadenza della precedente, ovvero senza saldarsi con quest’ultima.

Come calcolare i termini di scadenza e rinnovo dell’attestazione Soa

Precisato il quadro normativo e i requisiti dell’attestazione Soa, il Consiglio di Stato non condivide la modalità  di calcolo dei termini applicato dai giudici di primo grado. Asserendo che l’ultimo giorno di validità  dell’attestazione va conteggiato nel calcolo. Se così non fosse, argomentano i giudici, detto giorno andrebbe (teoricamente) considerato anche il primo della nuova attestazione. Dato che gli organismi Soa hanno ordinariamente 90 giorni di tempo dalla stipula del contratto per il rilascio della stessa; tale conclusione comporterebbe la sovrapposizione tra il primo giorno di validità  della nuova attestazione e l’ultimo giorno di validità  della precedente. E sottrarrebbe un giorno al periodo di validità  quinquennale delle Soa. Invece, considerando la data successiva all’ultimo giorno di validità dell’attestazione quale giorno da cui calcolare il termine per l’impresa (dies a quo) e per l’organismo di attestazione (dies ad quem), la validità  del nuovo certificato si situa il giorno successivo all’ultimo giorno di validità  del precedente attestato quinquennale. Realizzando così quella perfetta continuità, o “saldatura”, perseguita dal legislatore.

In conclusione

In conclusione, il Consiglio ha stabilito che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la richiesta di rinnovo dell’attestazione dell’appellata ha rispettato il termine. Con la conseguenza che la nuova attestazione, anche se non emessa alla data di scadenza della precedente, non ha comportato la soluzione di continuità  nel possesso del requisito.
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