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Articolo 50 del nuovo Codice appalti: l’interpretazione della Commissione Ue

Per i sottosoglia procedure ordinarie alternative a quelle semplificate
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Articolo 50 del nuovo Codice appalti: l’interpretazione della Commissione Ue

La Commissione Ue conferma l’interpretazione dell’articolo 50 del nuovo Codice appalti. Un’analisi dettagliata.

La semplificazione delle procedure ad evidenza pubblica sotto la soglia comunitaria rappresenta uno degli obbiettivi principali del legislatore, utile a ridurre le tempistiche dei procedimenti e addivenire nel minor tempo possibile alla stipula del contratto.

Il legislatore è intervenuto più volte sul tema della semplificazione delle procedure e delle tempistiche di affidamento, prima con il Dl 76/2020 (convertito con Legge 120/2020), c.d. Decreto Semplificazioni e poi con il Dl 77/2021 (convertito con Legge 108/2021), c.d. Decreto Semplificazioni bis, in particolare con l’art. 51 che ha previsto, tra l’altro, l’innalzamento degli importi per gli affidamenti diretti.

Sul tema è intervenuta anche la Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici, che tra i principi stabiliti dall’articolo 1 comma 1 ha indicato la necessità di semplificare la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali.

Il nuovo Codice degli appalti dedica agli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia europea, il Libro II, Parte I, dall’articolo 48 all’articolo 55.

L’importanza dell’articolo 50 del nuovo Codice appalti

Tra queste norme, risulta di fondamentale importanza l’articolo 50 del nuovo Codice appalti, nel quale il legislatore ha riportato la disciplina derogatoria prima prevista nel Dl semplificazioni (DL 76/2020).

È quindi possibile procedere:

  • mediante affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • mediante procedura negoziata senza bando con invito a cinque, (per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro e per servizi e forniture superiori a 140.000 euro e fino alle soglie europee) o dieci operatori (per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie), individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Il legislatore prevede espressamente, per i lavori ricompresi tra 1 milione di euro e fino alle soglie, l’utilizzo delle procedure di gara “ordinarie”.

Con il documento “Valutazione preliminare positiva del soddisfacente raggiungimento delle tappe fondamentali e degli obiettivi relativi alla quarta richiesta di pagamento presentata dall’Italia il 22 settembre 2023, trasmessa al Comitato economico e finanziario”, la Commissione è intervenuta tra l’altro sull’interpretazione dell’art. 50 del Codice, affermando che la norma mantiene la semplificazione procedurale prevista dall’articolo 51 del DL n. 77/2021, come già valutato nell’ambito della tappa M1C1 69, per i contratti inferiori alle soglie comunitarie. Secondo la Commissione, inoltre, le procedure semplificate sono da intendersi come un’opzione alternativa alle procedure standard, che potrebbero essere sempre utilizzate.

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