Edilizia
Appalti: un bando diviso in lotti determina una pluralità di gare
Per il Tar Lazio, due imprese collegate che partecipano a lotti diversi non vanno escluse dalla gara
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Con sentenza n. 12461 del 13 dicembre 2016, il Tar Lazio Sez. II afferma che un bando diviso in lotti “determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura”. Da ciò consegue che il divieto di partecipazione di imprese collegate alla stessa gara non vale se l’intervento riguarda lotti diversi.
Il caso
Il ricorso alla giustizia amministrativa era stato avanzato da un’impresa esclusa dal Comune di Roma dalla procedura aperta per la stipula di un accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento “dei lavori attinenti la manutenzione e l’esercizio degli impianti elevatori installati presso gli edifici di proprietà e pertinenza di Roma Capitale”.
L’esclusione era avvenuta in applicazione dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è escluso dalla gara l’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
La ricorrente, pur essendo partecipata al 99,82% da una società che aveva concorso alla gara per un lotto diverso, ha dichiarato “di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta”.
Il diritto
Considerando che il divieto di partecipazione non si applica nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi, e ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione, il Tar Lazio ha desunto l’autonomia dei singoli lotti dai seguenti elementi:
• attribuzione a ciascuno di essi di specifici Cig;
• individuazione di uno specifico importo a base di gara per ciascuno dei lotti;
• possibilità, per ciascun concorrente, di concorrere per tutti i lotti, sebbene la stazione appaltante abbia previsto che questi potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto;
• previsione della stipulazione di distinti contratti per ciascun lotto;
• richiesta di pagamento del contributo in favore dell’Anac per ogni singolo lotto al quale si partecipa;
• prescrizione della lex specialis relativa alla presentazione di dichiarazioni sostitutive, relative ai requisiti di ordine generale, per ogni lotto.
Inoltre, il Tar ha chiarito che il reciproco condizionamento tra le aggiudicazioni dei vari lotti (nel senso del divieto di aggiudicazione di più di un lotto alla medesima impresa) non comporta il venir meno dell’autonomia di ciascuna procedura selettiva, volta all’affidamento del singolo lotto, in quanto detta prescrizione del disciplinare incide solo ex post, successivamente all’apertura delle offerte, e quindi dopo la redazione delle distinte graduatorie.
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