Appalti pubblici: modificata la disciplina delle cause di esclusione per gravi illeciti professionali
La Legge n. 12/2019 di conversione del Decreto Semplificazioni modifica l’articolo 80 comma 5 lettera c) del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) introducendo una maggiore autonomia delle Pubbliche Amministrazioni nella valutazione degli illeciti professionali commessi da professionisti e imprese che partecipano ad una gara, e nella conseguente decisione di esclusione dalle procedure, che finora era limitata ai casi gravi definitivamente accertati con sentenze o altri atti amministrativi non più impugnabili.
Analisi delle modifiche
La modifica introdotta consente alle Stazioni Appaltanti di decidere se escludere dei partecipanti in base alle informazioni o prove di una violazione o di un illecito, senza aspettare la pronuncia della magistratura. Il nuovo orientamento risponde alle richieste della Commissione Europea con una lettera di messa in mora, in cui contesta all’Italia una disciplina diversa in molti punti da quella indicata nelle direttive comunitarie sui contratti pubblici.
La nuova formulazione della lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del Codice dei contratti recita:
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c -bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c -ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
Il secondo comma dell’art. 5 stabilisce infine che le disposizioni sulla causa di esclusione si applicano a tutte le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente all’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (15 dicembre 2018). Per le procedure per la quali non è prevista la pubblicazione di bandi o avvisi si farà riferimento alla data di invio degli inviti a presentare le offerte.
Il parere dell’Ance
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) ritiene che “Le suddette modifiche sembrano aprire ad una maggiore indeterminatezza della categoria del ‘grave illecito professionale’, che in tal modo diviene ‘altro’ rispetto a quelle che erano, in precedenza, le sue ipotesi più esemplificative. La norma, infatti, nulla precisa in merito a quali possano essere le ipotesi di gravi illeciti professionali idonei a mettere in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore, e quindi causarne l’esclusione; ipotesi, che, logicamente, dovrebbero essere ulteriori rispetto alle fattispecie di cui alle nuove lettere c-bis e c-ter“.
In merito alla lettera c-ter) l’Ance rileva che “ai fini dell’esclusione, conta la ‘semplice’ risoluzione per inadempimento del contratto, non essendo più previsto che la risoluzione sia non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio“.

