Soglia di anomalia e appalti: le modalità di calcolo
La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha emanato la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019, per fornire alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative per calcolare la soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Soglia di anomalia, cosa chiarisce la circolare del Mit
La circolare fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in riferimento all’art. 97, commi 2 e 2-bis del codice dei contratti, come modificato dall’art. 1 comma 20, lettera u) del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, (cd. decreto sblocca cantieri), convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019. Questo introduce, in tema di offerte anomale, con particolare riferimento al calcolo della soglia di anomalia e nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, delle variabili. Puntano ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.
Nel documento sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse, pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15. Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, è illustrata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.
La disciplina relativa al calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia
Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato considerando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. È necessario che nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero nel disciplinare di gara siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione per le operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando, in particolare, se si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata.
Inoltre, ai fini della determinazione del rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali, tale valore (R) deve essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15. Negli esempi indicati nella circolare si applica l’arrotondamento alla terza cifra decimale.
Procedura di calcolo in caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a 15
L’algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia presenta una formulazione che ha la funzione di rendere non predeterminabile ex ante la soglia di anomalia.
Si effettua il taglio delle ali ovvero l’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, tenendo conto che le offerte con uguale valore di ribasso vanno prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori e che, se nell’effettuare il calcolo del dieci per cento sono presenti offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, le stesse sono da accantonare. Pertanto si accantonano le 3 offerte di minor ribasso e le 2 offerte di maggior ribasso.
Somma delle offerte e media aritmetica
Si procede quindi a calcolare la somma delle offerte (al netto del taglio delle ali), e a calcolare poi la media dei ribassi (M) e a calcolare lo scarto medio aritmetico (Sc) dei ribassi percentuali che superano la media (M), calcolata in precedenza, senza tener conto delle offerte accantonate a seguito del taglio delle ali.
Si calcola la soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi. All’esito di detta operazione risulta: M + Sc = S. Si procede quindi a decrementare la soglia calcolata in precedenza, di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi, applicato allo scarto medio aritmetico. All’esito di detta operazione risulta la soglia di anomalia Sa.
In sintesi l’algoritmo si può esprimere come segue:
- Sa = M + Sc – Sc * (C1 * C2/100)
dove:
M è la media dei ribassi percentuali – senza tener conto dell’accantonamento del 10% arrotondato all’unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;
Sc è lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (senza tener conto delle offerte accantonate) che superano la media sopra calcolata;
C1 e C2 sono la prima e la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali, calcolata senza tener conto delle offerte accantonate.
Procedura di calcolo in caso di offerte ammesse in numero inferiore a 15
In questo caso, l’algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia prevede una variazione della metodologia di calcolo legata al valore risultante dal rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico (Sc) e la media aritmetica dei ribassi (M).
La circolare illustra due casi:
A) Il valore del rapporto “R” tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali è pari o inferiore a 0,15.
B) Il valore del rapporto “R” tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali è superiore a 0,15.

