Edilizia
Attestazione Soa: limiti e condizioni dell’avvalimento
Consiglio di Stato: la clausola del disciplinare di gara che subordini l’avvalimento della qualificazione Soa alla produzione in gara dell’attestazione dell’ausiliata è nulla
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Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 22 del 16 ottobre 2020, ha dichiarato nulla una clausola di gara che imponeva al concorrente ausiliato di allegare la propria attestazione Soa. In quanto l’avvalimento dell’attestazione Soa era subordinato al fatto che la stessa impresa ausiliata fosse a sua volta attestata.
Le condizioni dell’avvalimento della Soa
L’Adunanza Plenaria sottolinea che il Codice dei contratti (art. 84, comma 1) prevede che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro devono essere qualificati da Società organismi di attestazione, appositamente autorizzate dall’Anac. Per evitare che l’avvalimento dell’attestazione Soa divenga in concreto un mezzo per eludere il sistema di qualificazione, la giurisprudenza ha ipotizzato il necessario superamento di una duplice condizione. Ovvero:- che oggetto della messa a disposizione sia l’intero setting di elementi e requisiti che hanno consentito all’impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell’attestazione Soa;
- che il contratto di avvalimento dia conto, in modo puntuale, dei requisiti messi a disposizione dell’impresa ausiliata, senza impiegare formule generiche o di mero stile.

