Edilizia

Annullamento in autotutela di titoli edilizi, la motivazione può essere attenuata se il vizio è evidente

Consiglio di Stato: l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati
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Annullamento in autotutela di titoli edilizi, la motivazione può essere attenuata se il vizio è evidente
Il Consiglio di Stato, nella sentenza  n. 592 del 19 gennaio 2021, respinge un ricorso presentato per l’annullamento della decisione di primo grado concernente annullamento in autotutela di titoli edilizi per alcune opere inizialmente abusive. E per le quali veniva successivamente rilasciato permesso di costruire in sanatoria e successivamente permesso di costruire per la realizzazione di una ristrutturazione edilizia. E poi ulteriore permesso di costruire in variante. In un periodo successivo, il Responsabile dell’area tecnica del Comune aveva disposto l’annullamento dei suddetti assensi edilizi sul rilievo che l’opera non era “realizzabile per tipologia e destinazione d’area”. Il motivo principale dell’appello sosteneva che:
  • l’autoannullamento presuppone l’esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento. E prescrive che nella ponderazione di tale interesse debba considerarsi anche quello dei soggetti privati coinvolti dall’azione amministrativa;
  • la dimensione tipicamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio richiede una congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto, e una congrua motivazione del provvedimento di ritiro;
  • l’annullamento del permesso di costruire può essere adottato qualora non sia possibile altrimenti la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino.

Titoli edilizi, quando l’autoannullamento è legittimo

Il Consiglio di Stato ha giudicato il motivo non fondato, confermando la pronuncia del Tar perché:
  • l’attività edilizia erroneamente autorizzata è in evidente contrasto con la normazione urbanistica del sito, per tipologia di intervento che per indice di edificabilità;
  • la motivazione è sufficiente per la ponderazione tra interesse pubblico all’annullamento del titolo abilitativo edilizio e interesse privato al mantenimento dello stato di fatto;
  • la motivazione è adeguata anche con riferimento al tempo non eccessivo decorso tra l’emissione dei titoli abilitativi ed il loro successivo annullamento, con relativa comunicazione di avvio del procedimento;
  • non è risultato compiutamente documentato da parte ricorrente lo stato avanzato di esecuzione dei lavori assentiti con i titoli abilitativi edilizi annullati;
  • non c’è contraddizione fra l’annullamento in autotutela per vizi di legittimità e i precedenti assensi edilizi sul manufatto poi ritenuti illegittimi dalla medesima Amministrazione;
  • la decadenza del vincolo a standard e la conseguente normazione urbanistica a “zona bianca” del sito comportava la non assentibilità degli annullati titoli edilizi.

Onere motivazionale attenuato dalla rilevanza degli interessi pubblici tutelati

A sostegno della legittimità del provvedimento di autotutela e della pronuncia del Tar, il Consiglio di Stato cita la propria sentenza n. 8 del 17 ottobre 2017 (Adunanza plenaria), la quale – con riferimento alla ancor più pregnante vicenda dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria intervenuto a considerevole distanza temporale (nella fattispecie circa nove anni) dal provvedimento annullato – ha sì affermato il principio che l’annullamento va motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. Ma ha anche chiarito la portata di questo principio. Precisando che “l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati. Al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate”.
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