Edilizia

Per il modesto ampliamento di un vano cancello basta la Cila

L'intervento ha minima rilevanza dal punto di vista edilizio ed urbanistico, non può essere riconducibile alla ristrutturazione edilizia e non necessita di autorizzazione paesaggistica
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Per il modesto ampliamento di un vano cancello basta la Cila

Il Tar Campania, nella sentenza n. 1203 del 21 febbraio 2024, ha stabilito che per il modesto ampliamento di un vano cancello della recinzione, non implicante grosse modifiche al contesto architettonico e paesaggistico, è sufficiente la Cila.

Il ricorso contro l’ordine di demolizione di opera abusiva

Il caso trattato nella sentenza riguarda il ricorso contro l’ordine di demolizione di opera abusiva qualificata come ristrutturazione edilizia, consistente nell’ampliamento da mt.1,60 a mt. 2,40 del vano di passaggio della recinzione del giardino, prospettante il mare, di pertinenza di un immobile in area sottoposta a vincolo, senza il preventivo parere della Soprintendenza.

Il ricorrente sosteneva che non si era realizzata una nuova costruzione ma, più semplicemente, un ampliamento modestissimo (di soli 80 cm, quaranta per lato) del vano della muratura preesistente che ospita il cancello di ingresso nella proprietà, collocato in una muratura di recinzione che si estende per 34,5 metri di lunghezza. Si trattava quindi di un’attività di manutenzione straordinaria per la quale l’art. 6-bis dpr n. 380/2001 prevede unicamente la presentazione della comunicazione di inizio dei lavori certificata (Cila).

Ampliamento di un vano cancello: la decisione del Tar

Il Tar ha ritenuto fondato il ricorso in quanto non è stata provata, nel provvedimento sanzionatorio dell’Amministrazione competente, alcuna modifica delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture dl cancello né modifica dei prospetti. Ne risulta quindi che l’intervento ha minima rilevanza dal punto di vista edilizio ed urbanistico, non può essere riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia e non necessita di autorizzazione paesaggistica. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato.

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