Edilizia

Per l’ampliamento di un balcone sono necessari i permessi di costruire

L'ampliamento di un balcone è da considerare opera di ristrutturazione edilizia, poiché altera permanentemente lo stato dei luoghi: necessario il permesso di costruire
Condividi
Per l’ampliamento di un balcone sono necessari i permessi di costruire

L’ampliamento di un balcone, la realizzazione di uno sporto-balcone, in prosecuzione del pianerottolo o la congiunzione di due preesistenti, sono considerate opere di ristrutturazione edilizia che alterano permanentemente lo stato dei luoghi e gli interventi necessitano del permesso di costruire.

Questo è l’indirizzo ormai prevalente in giurisprudenza (si veda, in tal senso, Tar Campania sentenza n. 7406/2019 e n. 6752/2024 e Consiglio di Stato sentenza n. 2141/2022) e si fonda sul presupposto che simili opere comportano un’alterazione del volume, della sagoma e del prospetto dell’edificio, con la conseguente modifica del progetto iniziale.

Ampliamento del balcone: casistiche giurisprudenziali

Vediamo alcuni casi su cui i Giudici amministrativi si sono pronunciati in tal senso. L’ampliamento del balcone non può essere considerata un’opera pertinenziale. In ipotesi di ampliamento del balcone e di opere collaterali (installazione di una tettoia) tali interventi, per le loro caratteristiche intrinseche e in specie per la loro natura non possono considerarsi opere pertinenziali.

Invero per considerarsi pertinenza urbanistica, l’opera deve presentate due caratteristiche: l’esiguità quantitativa del manufatto, da intendersi nel senso che il medesimo non deve alterare in modo rilevante l’assetto del territorio, e l’esistenza di un collegamento funzionale tra il manufatto e l’edificio principale, con la conseguente inscindibilità di quest’ultimi (Cfr. Consiglio di Stato n. 19/2016 e n. 4310/2016).

Sul punto, con la sentenza n. 7406/2021 il Tar Campania ha stabilito che l’ampliamento di un balcone, completato con una copertura in legno lamellare, richiede il permesso di costruire, in quanto comporta una modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell’edificio, alterando permanentemente lo stato dei luoghi.

Ampliamento balcone: congiungerne due non è manutenzione straordinaria

Sempre sul medesimo solco possiamo richiamare la pronuncia del 2022, la n. 2141, con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che tali interventi sono ben distanti dal concetto di manutenzione straordinaria. Quest’ultimo, infatti, presuppone la realizzazione di opere che lascino inalterata l’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile (Consiglio di Stato n. 1510/2016). Di conseguenza gli interventi che alterino l’originaria distribuzione fisica dei volumi dell’edificio si devono necessariamente considerare una ristrutturazione edilizia (Consiglio di Stato n. 3505/2015 e n. 7151/2019).

Pertanto, appurato che detti interventi sono da considerarsi alla stregua di una ristrutturazione edilizia, è corretto affermare che i medesimi devono essere obbligatoriamente preceduti dal preventivo rilascio del permesso di costruire da parte del Comune (Consiglio di Stato n. 3315/2020).

La realizzazione di uno sporto-balcone in prosecuzione del pianerottolo

Sul punto si è pronunciato il TAR Campania, con la sentenza n. 6752 del 2024, ritenendo che simili opere richiedono il permesso di costruire in quanto integranti ristrutturazione edilizia ex art.3 comma 1 del T.U. Edilizia, per via dell’avvenuta modifica, se non del volume, sicuramente della sagoma dell’edificio.

Il permesso di costruire titolo essenziale per evitare l’abuso

Dunque, a conclusione della precedente carrellata di pronunce, emerge come gli interventi che comportano una modifica dei volumi, della sagoma e del prospetto dell’edificio, con un’alterazione permanente dello stato dei luoghi, necessitano del permesso di costruire, al fine di evitare di essere destinatari di provvedimenti di rimozione delle opere.

Condividi

Potrebbero interessarti

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario