Edilizia
Ampliamento con alterazione della volumetria non è manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria ha una finalità meramente conservativa, mentre la ristrutturazione edilizia determina un'alterazione dell'originaria fisionomia e/o della consistenza fisica dell'immobile
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Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 852 del 4 dicembre 2020, interviene sulla distinzione tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia e sulle modalità di calcolo del contributo concessorio, che non può essere determinato frazionando l’intervento. Distinguere la parte qualificabile come manutenzione straordinaria (non soggetta a contribuzione) da quella relativa all’ampliamento, qualificabile come ristrutturazione (soggetta a contribuzione) è contrario a consolidati principi giurisprudenziali.
Il fatto: contestazione del contributo concessorio calcolato per ristrutturazione invece che per manutenzione straordinaria
Il ricorrente aveva impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune per l’esecuzione di un intervento in un edificio residenziale di sua proprietà, e ne aveva chiesto l’annullamento per aver quantificato l’importo del contributo concessorio sull’erroneo presupposto che l’intero intervento costituisse una ristrutturazione edilizia. Mentre invece, a parte un modestissimo ampliamento di 66,96 mc, l’intervento sarebbe consistito nella mera manutenzione straordinaria dell’edificio, del quale non sarebbe stata mutata né la destinazione d’uso, né le caratteristiche strutturali, né gli elementi connotativi. L’amministrazione, secondo il ricorrente, avrebbe potuto e dovuto calcolare il contributo concessorio soltanto sulla (minima) porzione di intervento qualificabile effettivamente come ristrutturazione edilizia, e quindi sull’ampliamento di 66,96 mc, e non anche sulla restante parte dell’edificio, oggetto di mere opere di manutenzione straordinaria, non soggette a contributo concessorio.La sentenza
Il Tar Lombardia ha innanzi tutto richiamato le definizioni contenute nell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001:- per “interventi di manutenzione straordinaria” si intendono “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico”;
- per “interventi di ristrutturazione edilizia” si intendono, invece, “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”; tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche e assoggettati a permesso di costruire quelli che “comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici”.