Edilizia

Agibilità: illegittimo il diniego per motivi estranei alla salubrità degli edifici

Tar Lombardia: la verifica dell’agibilità è prevista per accertare la salubrità (in senso ampio) degli edifici, ed è illegittima se piegata a finalità legate alla tutela della posizione contrattuale dell’Amministrazione
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Agibilità: illegittimo il diniego per motivi estranei alla salubrità degli edifici
Il Tribunale amministrativo della Lombardia, con la sentenza n. 188 del 21 gennaio 2021, afferma che l’agibilità non può essere negata con motivazioni estranee agli elementi individuati dall’art. 24 dpr n. 380/2001. Cioè “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”.

Mancata cessione di aree in concessione

Il caso nasce dalla mancata cessione gratuita al Comune di alcune aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, prevista dalla convenzione di lottizzazione stipulata con una Società. La cessione delle aree non era stata posta in essere in quanto i terreni erano stati, in parte, interessati da esecuzione forzata e, in altra parte, avevano subito un radicale mutamento della destinazione urbanistica. Il Comune aveva diffidato la Società a provvedere e la invitava inoltre a corrispondere determinate somme a titolo di indennizzo per l’area assoggettata a espropriazione e per la ritardata cessione delle aree. La Società impugnava il provvedimento e presentava al Comune la Dichiarazione di Agibilità per gli immobili realizzati e la Denuncia di inizio dell’Attività produttiva relativi ai medesimi manufatti. Ma il Comune dichiarava “inaccoglibili” entrambe le iniziative del privato. La Società, infine, impugnava il diniego dell’agibilità con ricorso al Tar.

La giurisprudenza sul certificato di agibilità

Il Tar Lombardia ha dato ragione alla ricorrente, perché “l’agibilità non può essere negata per ragioni afferenti all’inadempimento di obbligazioni nascenti dalla convenzione di lottizzazione, riguardanti aspetti del tutto estranei a quelli evidenziati dalla norma, quali gli obblighi di cessione delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione.” Per sostenere la decisione, il Tar Lombardia richiama in proposito la giurisprudenza sul certificato di agibilità delle costruzioni, che:
  • “costituisce un’attestazione dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente” (Tar Puglia Lecce III Sezione n. 1762 del 14 ottobre 2011);
  • “non presenta alcun rilievo sotto il profilo urbanistico edilizio, assolvendo all’esclusiva funzione di controllo sanitario-urbanistico rispetto alla concessione edilizia a monte rilasciata e con opere concluse” (Tar Sardegna, n. 1699 del 26 novembre 2002).
Ne discende che “giustificare il diniego di agibilità con ragioni eccedenti rispetto a quelle specificamente indicate dalla norma, ragioni da ritenersi tassative quantomeno rispetto alla indicazione dei tipi, dà luogo ad un vizio di legittimità sostanziale per violazione della funzione a cui è preordinato il potere conferito all’amministrazione nel caso di specie, da qualificarsi come ipotesi di sviamento dalla causa tipica» (Tar Campania, Napoli, VIII, n. 5801 del 18 dicembre 2013;). In conclusione, i giudici amministrativi lombardi hanno annullato il provvedimento impugnato ritenendolo illegittimo in quanto “la verifica dell’agibilità, prevista dal legislatore per accertare la salubrità (in senso ampio) degli edifici, veniva qui piegata a finalità, a essa fisiologicamente estranee, legate alla tutela della posizione contrattuale dell’Amministrazione.”
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