Edilizia
Aggregato e unità strutturale ai fini del Sismabonus: facciamo chiarezza
L'intervento locale, se ragionato, è ammissibile per l'aggregato edilizio purchè interessi una unità strutturale ai sensi delle Ntc18
Condividi

Per il Sismabonus nei centri storici non è necessario il progetto unitario sull’aggregato edilizio, ma è sufficiente riferirsi all’unità strutturale come indicata nelle NTC 2018. Ma analizziamo bene la questione.
Quesito n. 4/2021 della Commissione di monitoraggio per l’applicazione del d.m. 58/2017
La diatriba tra normativa tecnica ed amministrativa, forse, e si sottolinea forse, è arrivata ad una conclusione relativamente agli interventi sugli aggregati edilizi. Analizziamo in questo articolo i chiarimenti dati dalla Commissione di Monitoraggio in merito agli interventi di mitigazione del rischio sismico forniti attraverso il documento n. 4 di luglio 2021 che, altro non è che la continuazione naturale del chiarimento n. 3.Il Superbonus negli aggregati edilizi
Si riporta, qui di seguito, quanto indicato sul portale dell’Agenzia delle Entrate in merito agli aggregati edilizi. Le ordinanze del Commissario per la ricostruzione del sisma 2016 definiscono “aggregato edilizio” un insieme di almeno tre edifici (unità strutturali) strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un’azione sismica. Ogni singolo edificio che costituisce l’aggregato può, a sua volta, essere costituito da più unità immobiliari. L’aggregato è riparato o ricostruito mediante un unico progetto; anche il contributo per l’intervento edilizio è unico e stabilito per l’intero aggregato ancorché individuato sulla base delle singole unità immobiliari che lo compongono. I proprietari delle unità strutturali (edifici) che compongono l’aggregato si costituiscono in consorzio in coerenza con la disciplina indicata nel decreto “sisma” (decreto legge n. 189 del 2016) e nelle ordinanze commissariali. Ai fini dell’applicazione del Superbonus, all’aggregato edilizio si applicano le medesime disposizioni previste per i condomini in relazione al trattamento delle parti comuni, ferma restando la ripartizione delle spese fra i proprietari delle unità che costituiscono il consorzio. In particolare, i soggetti legittimati avranno diritto al Superbonus sulla quota di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni, eccedente il contributo per la ricostruzione attribuibile a ogni singola unità immobiliare.Ambito di applicazione e parole chiave
Richiamo normativo di riferimento | Interventi realizzati nei centri storici, con riferimento all’art. 16-bis del D.P.R, 917/1986 comma 1 lett. i) (disponibile in download in fondo a questo articolo) coordinando ed attualizzando il testo con le Ntc 18 § 8.7.1. e § C8.7.1.3.2 della Circolare n. 7 C.S.LL.PP. 21/01/2019 |
Tipologia di intervento |
|
Progetto unitario | “Si ritiene cioè che il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle suddette norme”. |
Unità strutturale (US) | Ntc18: “… dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi” Circolare n. 7/2019: “L’US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”. |
Intervento locale | La messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti, una riduzione del rischio sismico (§ 8.4.1 Ntc18). |
Finalità dell’intervento locale ai fini dell’agevolazione | Gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. |
Limitazioni oggettive degli interventi sugli aggregati
Nel documento n. 4 di luglio 2021 la Commissione di monitoraggio indica difficoltà oggettive nell’applicazione del Sismabonus sugli aggregati.Occorre anche evidenziare che intervenire sugli aggregati in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tali realtà, pone seri limiti di applicazione del Sismabonus o Super sismabonus senza poter ottenere una diffusa prevenzione del rischio sismico che sta alla base della ratio dei benefici che le agevolazioni fiscali di cui trattasi vogliono raggiungere. |
Quali sono gli interventi locali ammessi?
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili gli interventi:- sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio:
- l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura,
- il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi,
- la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità,
- il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento,
- il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.