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Aggiornamento del capitolato d’appalto al 1° luglio 2023

Con il Parere del 12 luglio 2023, n. 2128, il Ministero delle Infrastrutture è intervenuto in merito alla corretta applicazione delle norme del nuovo Codice dei contratti pubblici e alla loro possibile sovrapponibilità con quelle del D.Lgs. n. 50/2016
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Aggiornamento del capitolato d’appalto al 1° luglio 2023

Con il Parere del 12 luglio 2023, n. 2128, il Ministero delle Infrastrutture è intervenuto in merito alla corretta applicazione delle norme del nuovo Codice dei contratti pubblici e alla loro possibile sovrapponibilità con quelle del D.Lgs. n. 50/2016.

Dal primo luglio scatta l’aggiornamento del capitolato d’appalto

In particolare, è stato richiesto al Ministero se sussista la necessità di aggiornare il capitolato speciale d’appalto e gli schemi di contratto di lavori per gli appalti banditi dopo il 1° luglio 2023 ma progettati, e talvolta anche validati, entro il 30 giugno 2023.
Il quesito prendeva in considerazione l’art. 225, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 23 del n. 50/2016 agli affidamenti il cui incarico di progettazione è stato formalizzato entro il 30 giugno 2023. Come noto, l’art. 225 del nuovo Codice tratta delle disposizioni transitorie e di coordinamento, disciplinando soprattutto il periodo transitorio previsto dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre il successivo art. 226, occupandosi delle abrogazioni e delle disposizioni finali stabilisce cosa debba intendersi per procedimenti in corso (comma 2).
Secondo il Ministero, la risposta al quesito posto è data dal combinato disposto degli artt. 225, comma 9 e 226, comma 2. L’art. 225, co. 9, D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce infatti che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”.

L’art. 226, comma 2, stabilisce invece che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;”.

Nel suo Parere, il Ministero afferma che nella fattispecie rappresentata, per quanto attiene ai contenuti della progettazione e ai livelli continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 50/2016, e quanto già progettato può mantenersi fermo, mentre per la gara di lavori troverà applicazione il nuovo Codice D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto).

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