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Edilizia scolastica, il MIM pubblica il decreto con i criteri per l’adeguamento antincendio

Il Decreto direttoriale 911 fissa la procedura per il monitoraggio del patrimonio edilizio scolastico e la sua successiva messa in sicurezza
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Edilizia scolastica, il MIM pubblica il decreto con i criteri per l’adeguamento antincendio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto direttoriale 911 del 5 novembre 2025 che definisce i criteri per il monitoraggio degli edifici scolastici per interventi di adeguamento antincendio. La normativa fa seguito all’emanazione del decreto del MIM che stanzia 223,7 milioni di euro per l’aggiornamento della normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza del patrimonio scolastico.

Come ha spiegato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, “La sicurezza delle scuole resta una priorità strategica sulla quale continueremo a investire per garantire agli studenti e al personale scolastico spazi e ambienti sicuri”. Il 40% delle risorse sarà destinato agli enti locali delle Regioni del Sud Italia e sono state semplificate le procedure di adesione all’avviso.

L’adeguamento antincendio degli edifici scolastici

L’Anci ha espresso particolare apprezzamento per la firma del decreto in merito all’adeguamento alla normativa antincendio e ad interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici. “Si tratta di un segnale concreto, che risponde a una priorità strategica più volte evidenziata e sollecitata dall’Anci, ovvero la necessità di garantire a studentesse, studenti e a tutto il personale scolastico la sicurezza degli spazi in cui quotidianamente si svolge l’attività didattica, si legge in una nota diramata dall’Associazione dei Comuni Italiani.

Per Anci si tratta di prime e fondamentali risorse, attese da tempo, che permetteranno di sbloccare situazioni emergenziali e di avviare finalmente la pianificazione di interventi non più procrastinabili di messa a norma antincendio e di sicurezza degli immobili scolastici.

Le metodologie di valutazione

Focus ora sulla procedura emanata dal Ministero con il Decreto direttoriale 911. L’obiettivo è definire preliminarmente un indice di rischio per ciascuna pratica. La metodologia si basa su informazioni oggettive e misurabili: il rischio è quantificato con un punteggio da 0 a 100 secondo una serie di indicatori. Gli obiettivi dell’analisi sono quelli di individuare un sistema oggettivo per:

  • classificare le pratiche in base al rischio;
  • selezionare un campione da istruire, che copra il 10% delle pratiche inoltrate;
  • garantire trasparenza e tracciabilità del processo.

Gli indicatori di rischio individuati sono 6. Eccoli:  

  • numerosità di richieste provenienti dallo stesso ente;
  • importo della richiesta;
  • importo cofinanziato;
  • numero di varianti in corso d’opera;
  • esiti check-list;
  • precedente campionamento.

Tipologie di controllo

In relazione alle procedure di campionamento, i controlli da effettuare sono fondamentalmente due.

Nella fase procedurale, si parte con il controllo formale di tutte le pratiche, indipendentemente dalla procedura di campionamento. Un iter complesso, che consiste nella verifica della presenza e della coerenza della documentazione caricata in piattaforma rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Nella fase finanziaria, invece, si attua la procedura di campionamento. Per le pratiche estratte si effettua un controllo completo, sia procedurale che finanziario.

Per quanto riguarda il controllo procedurale, le verifiche riguardano:

  • il rispetto dei termini previsti dal bando, a pena di decadenza;
  • la verifica delle date di aggiudicazione;
  • economie coerenti con i quadri economici e altri documenti;
  • in caso di variante, verifica dell’utilizzo delle economie.
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