Edilizia
Abusi edilizi, con il vincolo paesaggistico non ci può essere condono
Cassazione: in area assoggettata a vincolo paesaggistico non è concessa la sanatoria alle "nuove costruzioni" e in tema di condono edilizio le disposizioni regionali non possono essere interpretate in senso confliggente con la normativa statale
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L’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria – oltre ai casi in cui è consentito dal Testo Unico Edilizia (Dpr n. 380/20001) attraverso l’accertamento di conformità dell’opera ritenuta abusiva sotto il profilo formale – è possibile tramite il condono edilizio (Leggi nn. 47/1985, 724/1994 e 326/2003), che “salva” i manufatti realizzati con violazioni sostanziali della normativa urbanistica, ma solo a determinate condizioni; in particolare, l’assenza di vincoli paesaggistici è determinante, come ribadisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 419 dell’8 gennaio 2021.
Il caso esaminato riguardava il ricorso per l’annullamento di una ordinanza (confermata in appello) di demolizione di un manufatto ritenuto abusivo in una zona con vincolo paesaggistico. Secondo il ricorrente, la zona in cui insiste l’edificio abusivo, pur sottoposta a vincolo paesaggistico, sarebbe stata edificabile a certe condizioni, dato che i vincoli erano stati posti da un Piano regolatore comunale scaduto da tempo e non più rinnovato.