Edilizia

Abusi edilizi, con il vincolo paesaggistico non ci può essere condono

Cassazione: in area assoggettata a vincolo paesaggistico non è concessa la sanatoria alle "nuove costruzioni" e in tema di condono edilizio le disposizioni regionali non possono essere interpretate in senso confliggente con la normativa statale
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Abusi edilizi, con il vincolo paesaggistico non ci può essere condono
L’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria – oltre ai casi in cui  è consentito dal Testo Unico Edilizia (Dpr n. 380/20001) attraverso l’accertamento di conformità dell’opera ritenuta abusiva sotto il profilo formale – è possibile tramite il condono edilizio (Leggi nn. 47/1985, 724/1994 e 326/2003), che “salva” i manufatti realizzati con violazioni sostanziali della normativa urbanistica, ma solo a determinate condizioni; in particolare, l’assenza di vincoli paesaggistici è determinante, come ribadisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 419 dell’8 gennaio 2021. Il caso esaminato riguardava il ricorso per l’annullamento di una ordinanza (confermata in appello) di demolizione di un manufatto ritenuto abusivo in una zona con vincolo paesaggistico. Secondo il ricorrente, la zona in cui insiste l’edificio abusivo, pur sottoposta a vincolo paesaggistico, sarebbe stata edificabile a certe condizioni, dato che i vincoli erano stati posti da un Piano regolatore comunale scaduto da tempo e non più rinnovato.

Nelle aree vincolate non è concesso il condono

Per la Corte di Cassazione, invece, è pacifico, in base alla legge n.326 del 2003 e a copiosa giurisprudenza, che “in area assoggettata a vincolo paesaggistico”, non è concessa la sanatoria alle “nuove costruzioni” e non rilevano presunte contraddizioni fra la normativa regionale e quella nazionale. Perché “in tema di condono edilizio le disposizioni regionali non possono essere interpretate in senso confliggente con la normativa statale”. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile alla luce dell‘irrilevanza dei motivi addotti dal ricorrente, che riguardavano la disciplina urbanistica locale. Mentre quel che rileva è la condotta illecita che ha portato alla realizzazione dell’opera abusiva, nonostante la conoscenza del vincolo paesaggistico che la vietava.
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