Edilizia
Abusi edilizi, la valutazione presuppone una visione complessiva delle opere
Consiglio di Stato: il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante considerato ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni
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Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1148 dell’8 febbraio 2021, ha applicato il principio secondo cui la valutazione degli abusi edilizi presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate.
Il caso in esame prevedeva una concessione edilizia per “installazione di una struttura prefabbricata in legno, amovibile, da destinare a “Bar Ristoro”, interamente eseguita con tavole di legno, con una veranda scoperta sul prospetto principale. E con la possibilità di realizzare un pergolato per ombreggiamento completamente in legno e di tipo autoportante. La struttura principale doveva articolarsi su un unico livello poggiato su una base in cemento leggermente armato o su una base autoportante in legno si precisava che la costruzione doveva essere a carattere temporaneo e del tipo facilmente smontabile.
Il Tar conferma l’ordinanza di demolizione per totale difformità
Il Comune competente aveva successivamente riscontrato alcune difformità negli interventi realizzati, annullato la concessione ed emesso ordinanza di demolizione di ombreggianti, docce e wc mobili realizzati nell’area di campeggio, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Il Tar aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza, evidenziando che contrariamente alla prospettazione degli originari ricorrenti, la struttura oggetto del provvedimento risultava totalmente difforme agli elaborati progettuali. Imponendosi necessariamente la sua integrale demolizione al fine di ripristinare le condizioni di legalità nell’area interessata. Inoltre, il Tar escludeva che gli interventi puntualmente individuati nel gravato provvedimento costituissero opere meramente pertinenziali rispetto a un chiosco-bar. Stante, per un verso, la maggiore incisività, in ragione delle complessive dimensioni, sull’assetto territoriale di riferimento; per altro, la mancanza di interdipendenza funzionale. Infine, escludeva che l’astratta assegnazione del fondo ad una determinata destinazione d’uso (“campeggi”) legittimasse di per sé il privato a collocarvisi qualsiasi tipologia di struttura.| Approfondisci la tematica su HSE+: |

