Edilizia
Abusi edilizi e ordine di demolizione, prima va definita la domanda di condono
Tar Lazio: l'amministrazione non può emettere un'ordinanza di demolizione di manufatti abusivi senza darne puntuale descrizione e senza previamente pronunciarsi su un condono ancora pendente
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Il Tar Lazio, nella sentenza n. 2024 del 18 febbraio 2021, ha stabilito che l’amministrazione non può emettere un’ordinanza di demolizione di manufatti abusivi senza darne puntuale descrizione e senza previamente pronunciarsi su un condono ancora pendente.
Il caso trattato nella sentenza riguarda il ricorso avverso l’atto con il quale un Comune aveva ordinato, in base all’art. 31 del Testo unico dell’edilizia, la demolizione di ben sei “costruzioni abusive” realizzate nel corso degli anni e oggetto di altrettanti verbali da parte della polizia locale, e quattro ordinanze di demolizione, tutte inattuate, sicché l’edificazione abusiva era “proseguita indisturbata”.
L’oggetto della demolizione deve essere specificato
Il Tar ha riconosciuto il ricorso “solo parzialmente fondato“, in quanto “resta del tutto incerto quale sia l’oggetto della demolizione. “Da un lato, infatti, – si legge nella sentenza – se davvero vi sono già ordini di demolizione divenuti definitivi, non solo essi sono titolo sufficiente per eseguire il ripristino, ma anche (e in via preliminare) per constatare l’intervenuta acquisizione al patrimonio pubblico dell’abuso che non sia stato rimosso nei termini di legge e dell’area di sedime. Dall’altro lato, l’ulteriore attività abusiva non è neppure minimamente indicata, con la conseguenza che non è dato comprendere quale parte dell’abuso non sia già coperta da ordini di demolizione e quale sia invece oggetto di un rinnovato accertamento di difformità urbanistico-edilizia, tale da imporre al ricorrente di attivarsi per rimuoverla.” Ne consegue che “la censura di difetto di motivazione è fondata”. Ma “va respinta con riferimento alle sole attività reputate abusive che l’atto impugnato ha cura di specificare”:- esecuzione nella terrazza di una soprastante copertura mediante pannelli coibentati, in luogo del pergolato in legno” previsto dalla Dia;
- chiosco stagionale originariamente in legno, sostituito con una struttura in muratura.