Edilizia

Abusi edilizi, la norma successiva alla realizzazione non ostacola il condono

Tar Sardegna: una disciplina urbanistica sopravvenuta alla realizzazione dell’opera abusiva non può impedire il rilascio del condono
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Abusi edilizi, la norma successiva alla realizzazione non ostacola il condono
Il Tar Sardegna, nella sentenza n. 214/2021, ha stabilito che una norma urbanistica approvata dopo la realizzazione di un’opera abusiva non può bloccarne il condono. Il caso trattato dai giudici sardi riguarda la richiesta di condono avanzata nel 1995, ai sensi delle Leggi n. 47/1985 e n. 724/1994, da parte del proprietario di un’abitazione (sita in zona sottoposta dal 1994 a vincolo paesaggistico), in cui erano state realizzate abusivamente una camera, una cucina, un bagno, un guardaroba e un locale adibito a deposito. Nel 1996 l’Ufficio regionale per la tutela del paesaggio aveva espresso parere favorevole sotto il profilo paesaggistico. E, nel 2001, il Comune aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria “con esclusione del vano cucina”, anche se compreso nell’autorizzazione paesaggistica, senza fornire motivazioni. Dopo il terzo condono del 2003, il proprietario aveva proposto una nuova domanda di condono per la regolarizzazione del vano cucina, ma nel 2014, il Comune ha respinto la domanda sostenendo che le opere fossero state realizzate dopo l’istituzione del Parco nazionale, avvenuta nel 1994, e non fossero conformi al Piano Urbanistico Comunale (Puc), in base al quale ogni trasformazione del territorio deve essere subordinata alla redazione di un apposito piano attuativo convenzionato. Il proprietario ha impugnato il diniego del Comune affermando che, all’epoca della realizzazione delle opere, il Puc era inesistente e che l’istituzione del parco nazionale non implicava un vincolo assoluto, bensì consentiva alcuni interventi edilizi.

Tar: una disciplina urbanistica post-realizzazione dell’opera non impedisce il condono

Il Tar ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 34, comma 1, della legge n. 47/1985, che consente il condono “secondo le prescrizioni dell’allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso ed al tempo in cui l’opera abusiva è stata ultimata”; nella tabella sono ammesse al condono anche le opere edilizie abusive:
  • non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
  • non conformi alla vigente normativa urbanistica ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della legge n. 47/1985;
  • conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell’inizio dei lavori.
In conclusione, una disciplina urbanistica sopravvenuta alla realizzazione dell’opera abusiva non può impedire il rilascio del condono. Testo della sentenza.
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