Edilizia

Abusi edilizi e locazione: Comune obbligato a riscontrare la diffida

Tar Campania: il proprietario del terreno dato in locazione ha sicuramente interesse a chiedere all'amministrazione di accertare l’eventuale presenza di abusi edilizi e, in caso affermativo, di adottare i conseguenti provvedimenti repressivi
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Abusi edilizi e locazione: Comune obbligato a riscontrare la diffida
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), nella sentenza n. 440 del 20 gennaio 2021, ha dato ragione al proprietario di un fondo, che invano aveva sollecitato il Comune ad accertare la realizzazione di abusi edilizi da parte del locatario. E, in caso affermativo, di esercitare i propri poteri di controllo e repressione. Il Tar ha ordinato al Comune di attivarsi entro 90 giorni, nominando il Prefetto commissario ad acta, in caso di perdurante inadempienza dell’ente locale.

Diffida per opere abusive su terreno in locazione

Un Istituto proprietario di un fondo aveva diffidato la società a cui l’aveva concesso in locazione, per aver realizzato abusivamente un capannone, chiedendole conto dell’eventuale rilascio di un titolo edilizio. Non essendo stato esibito alcun titolo, l’Istituto notificava al Comune “un’istanza, propulsiva alla instaurazione di un adeguato procedimento amministrativo finalizzato all’accertamento dell’avvenuto rilascio di eventuali titoli abilitativi..” e all’adozione di “…ogni provvedimento consequenziale, nell’ipotesi di accertamento di profili di abusivismo edilizio”.  Non avendo ottenuto riscontro dall’ente locale, l’Istituto era ricorso al Tar per sentir dichiarare l’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione.

Il Comune ha l’obbligo di riscontrare la diffida

Il Tar ha accolto il ricorso sulla base di una consolidata giurisprudenza, secondo cui il proprietario del terreno dato in locazione ha sicuramente interesse a chiedere al Comune di accertare l’eventuale presenza di abusi edilizi. E, in caso affermativo, di adottare i conseguenti provvedimenti repressivi. Lo stesso Tar Campania aveva già espresso l’ammissibilità di un azione per silentium ex artt. 31 e 117 c.p.a., volta a sollecitare l’amministrazione ad esercitare i propri poteri di controllo e repressione e portare a compimento i provvedimenti già adottati. Questo mediante un’attività che conduca al materiale ripristino dello stato dei luoghi. La sentenza riafferma quindi l’obbligo del Comune di riscontrare la diffida del ricorrente, adottando tutti gli atti conseguenziali; riconosce l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida inoltrata dal ricorrente; ordina al Comune di adottare tutti i conseguenti provvedimenti, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della sentenza; in caso di inadempienza, nomina, quale commissario ad acta, il Prefetto o un suo delegato, e pone a carico dell’amministrazione intimata gli oneri connessi.
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