Edilizia
Abusi edilizi, non può esserci sanatoria parziale o subordinata all’esecuzione di opere
Corte di Cassazione: l'accertamento di conformità presuppone per l'intero manufatto abusivo la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica
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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5820 del 15 febbraio 2021, si esprime nuovamente in materia di sanatoria parziale. Nella fattispecie la Corte ha respinto il ricorso presentato per l’annullamento di una istanza di demolizione per lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni dell’Ufficio Tecnico comunale a seguito di istanza di condono edilizio.
La Corte di appello aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso, alla demolizione delle opere abusive. Da eseguire entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia. Il Comune, inoltre, rilasciava la concessione per eseguire una serie di opere, dettagliatamente elencate nell’ordinanza impugnata, nell’unità edilizia.
L’Ufficio tecnico aveva stabilito condizioni e prescrizioni, che solo in parte erano state rispettate. In particolare, le prescrizioni attinenti al materiale relativo al rivestimento della copertura e agli infissi, nonché alla tinteggiatura dei prospetti, che non era stata ancora eseguita al momento del sopralluogo, non risultavano adempiute. Pertanto, la Corte di appello aveva rigettato l’istanza con cui gli imputati avevano chiesto la concessione della sospensione condizionale dell’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di condanna.
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