Edilizia

In caso di abusi edilizi, l’epoca di costruzione deve essere provata dal proprietario

L’onere probatorio sulla data di realizzazione degli abusi edilizi deve essere provata dal proprietario: analisi di una sentenza del TAR del Lazio
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In caso di abusi edilizi, l’epoca di costruzione deve essere provata dal proprietario
Abusi edilizi: nel caso in cui sia contestata la realizzazione di opere edilizie abusive, l’onere probatorio sull’epoca di costruzione grava sul proprietario raggiunto dall’ordinanza di demolizione è quanto affermato dal TAR Lazio, sede di Roma, sezione II stralcio, con sentenza n. 5219 del 27 marzo 2023.

Il fatto

Il proprietario di un fondo veniva raggiunto da un’ordinanza di demolizione di alcune opere che sarebbero state eseguite in assenza di titolo edilizio. Tali opere, a detta del ricorrente, insistevano sul fondo in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge n. 765/1967 con conseguente legittimità del manufatto. Il richiamo alla legge n. 765/1967 era dirimente poiché con questa si è esteso l’obbligo del titolo edilizio per tutto il territorio comunale, mentre in precedenza tale obbligo era previsto solo per i centri abitati ai sensi della legge n. 1150/1942. Solamente una porzione di tale manufatto avrebbe formato oggetto di interventi edilizi che non ne hanno modificato la forma ed il volume, con la conseguenza che non sarebbe stato necessario alcun titolo. Di diverso avviso il TAR Lazio che, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso presentato, con importante condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria per “abuso del processo” stante la “pretestuosità, radicale infondatezza e manifesta inconsistenza giuridica” delle censure sollevate.

Abusi edilizi e onere probatorio

La sentenza in commento si inserisce in un filone consolidato ed irremovibile (a riprova della condotta ritenuta in abuso dello strumento processuale della parte ricorrente). L’onere della prova sull’epoca di costruzione di un manufatto ritenuto abusivo ricade sul proprietario dello stesso, in ossequio al principio di vicinanza della prova. L’Amministrazione, infatti, non è tenuta ad effettuare accertamenti sull’epoca di realizzazione di un ipotetico manufatto preesistente. D’altronde è solamente il proprietario è l’unico soggetto in grado di fornire atti e documenti che offrano la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto. Tale onere discende attualmente, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità. L’onere della prova, infatti, impone l’allegazione dei fatti su cui si fonda la domanda formulata in giudizio e, ove raggiunto, spetterà alla controparte dimostrare l’inefficacia di tali fatti. In questo senso, allora, tornando alla disciplina edilizia l’onere della prova contraria si trasferisce in capo all’amministrazione solamente in presenza di prove atte a radicare una ragionevole certezza circa l’epoca di realizzazione di un manufatto.

Le altre censure sollevate e la loro inconferenza

A fronte di tale censura principale il ricorrente lamentava altresì ulteriori vizi procedimentali relativi all’omesso avviso di avvio del procedimento (ritenuto non necessario con riferimento all’ordine di demolizione quale atto dovuto e vincolato) e l’assenza di motivazione in ordine al prevalente interesse pubblico alla eliminazione delle opere (non è necessaria alcuna comparazione tra gli interessi coinvolti, stante la natura di atto dovuto e vincolato dell’ordine di demolizione e il carattere recessivo dell’interesse privato al mantenimento dell’opera abusiva recessivo rispetto all’interesse pubblico all’osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio). La sentenza n. 5219 del 27 marzo 2023 del TAR Lazio, sede di Roma, è disponibile qui di seguito in free download.
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