Edilizia
Abusi edilizi, il decorso di tempo non osta alla demolizione
L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è un provvedimento vincolato e, anche dopo molto tempo, non richiede una motivazione rafforzata
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Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3412 del 28 aprile 2021, interviene sulla legittimità di un ordine di demolizione di opere consistenti nella realizzazione di un locale autonomo di mq 50,00 ed alto mt 3,50 diviso in tre ambienti, attaccato ad un manufatto preesistente, nonché di un muretto di protezione in blocchi di lapil-cemento e sovrastanti tegole, lungo 8 mt, alto 1,2 mt con cancello in ferro.
Dopo che il Tar aveva rigettato il ricorso contro l’ordinanza di demolizione, rilevando che le opere erano state realizzate abusivamente in zona assoggettata a vincolo paesaggistico risalente al 1959 e consistevano in rilevanti interventi di duratura trasformazione edilizia ed urbanistica, l’interessato aveva proposto appello. Con i seguenti motivi di impugnazione della sentenza avversa:
- la demolizione del manufatto avrebbe determinato danni alla struttura preesistente, cui è strettamente collegato;
- le opere oggetto del provvedimento di demolizione erano state realizzate anni addietro, senza che l’Amministrazione avesse indicato la loro epoca di edificazione o accertato l’inizio e l’esecuzione di nuove opere;
- le opere realizzate non inciderebbero sui parametri urbanistici esistenti;
- l’ordine di demolizione risulterebbe privo di congrua motivazione, né consentirebbe di individuare alcun interesse pubblico sotteso alla relativa decisione, senza avere operato un bilanciamento degli interessi contrapposti o avere giustificato la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato;
- l’ordine di demolizione non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;
Demolizione e decorso del tempo
Il mero decorso del tempo non osta alla demolizione di opere abusive, da eseguirsi tempestivamente al fine di ripristinare l’ordine giuridico violato. L’inerzia da parte dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è, infatti, idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo. L’amministrazione anche a distanza di tempo ha l’obbligo di emanare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l’esistenza di opere abusive.Motivazione e onere della prova
L’ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio dopo lungo tempo dall’abuso non richiede una motivazione rafforzata, perché si basa soltanto sulla necessità di ripristinare la legalità violata dalla commissione dell’abuso edilizio. Ne deriva che l’Amministrazione non era tenuta ad accertare la data di realizzazione delle opere abusive, essendo sufficiente rilevare l’esistenza di una nuova costruzione in assenza del previo rilascio del prescritto permesso di costruire. L’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Consiglio ha ripetutamente evidenziato che “l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo è un provvedimento vincolato, come tutti gli atti sanzionatori in materia edilizia, tale da non richiedere una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione”. Spetta a colui che ha commesso l’abuso, l’onere di provare la data di realizzazione dell’immobile abusivo. Non avendo la parte ricorrente dimostrato che le opere risalivano ad un’epoca in cui il regime amministrativo applicabile al diritto di edificazione non richiedeva il previo rilascio del permesso di costruire o comunque di analogo titolo edilizio, non può denunciarsi l’illegittimità dell’ordine di demolizione di opere abusive, per non avere il Comune accertato la datazione della loro realizzazione.Approfondisci la tematica su HSE+: |