Edilizia
Abusi edilizi, l’ordinanza di demolizione può non essere comunicata e motivata
Il Tar Basilicata riconosce ai rilievi aerofotogrammetrici su Google Maps, in assenza di indici di inaffidabilità, una "qualificata valenza probatoria"
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Il Tar Basilicata, con la sentenza n. 779 del 9 dicembre 2020, interviene su un caso di abusi edilizi in area vincolata. Indicando alcuni principi in tema di procedure di demolizione e accertamenti dell’illecito da parte della Pa e sulla nozione di pergolato.
Il fatto: ricorso contro l’ordinanza di demolizione di abusi edilizi
I titolari di un’azienda agricola avevano impugnato gli atti con cui un Comune aveva ordinato la demolizione di manufatti abusivi, in quanto realizzati senza titolo ed in area vincolata paesaggisticamente, costituiti da numerose strutture in ferro di dimensioni variabili (da 92 mq a 950 mq), poggiate su basamenti in cemento e coperte con teli ombreggianti o lastre ondulate, ed altre opere. I ricorrenti adducevano i seguenti motivi:- l’ordinanza demolitiva sarebbe illegittima perché non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- gli accertamenti esperiti dall’Amministrazione comunale sarebbero inattendibili perché fondati su elementi scarsamente probanti (in specie aereofoto presenti sul sito della Regione Basilicata e su Google Maps);
- il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle predette opere avrebbe richiesto, ai fini dell’emanazione dell’ordine di demolizione, una più compiuta motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione delle opere;
- alcuni dei manufatti oggetto di demolizione non richiederebbero alcun titolo abilitativo in quanto riconducibili alla nozione di pergolato. Altri, invece, non avrebbero alterato significativamente lo stato dei luoghi e, dunque, sarebbero sanabili.