Edilizia
Abusi edilizi, l’amministrazione non è obbligata a comunicare l’avvio dei procedimenti sanzionatori
Consiglio di Stato: i provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi non richiedono motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, a prescindere dal tempo intercorso dalla realizzazione dell’abuso
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Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2032 del 10 marzo 2021, chiarisce alcuni principi su cui si basa la procedura di accertamento degli abusi edilizi e il conseguente provvedimento sanzionatorio. Il caso trattato riguarda un ricorso, già respinto dal Tar, per l’annullamento dell’ordinanza per la demolizione di un manufatto (superficie di circa 48 m. quadri) ad uso civile abitazione e di una veranda in muratura realizzati in assenza di titoli edilizi.
L’appellante contestava la legittimità dell’ordinanza, che era stata annullata e quindi, senza rinnovazione del procedimento, emessa nuovamente, ben 5 anni dopo il sopralluogo in cui era stato identificato l’abuso. I tre motivi dell’appello sono stati tutti respinti dal Consiglio di Stato.
Mancata rinnovazione dell’iter procedurale
L’appellante contesta la mancata rinnovazione dell’iter procedimentale nei suoi confronti, in violazione della legge n. 241 del 1990, considerato che l’ordinanza di demolizione oggetto di ricorso si fondava su un verbale di sopralluogo emesso a carico di altro soggetto. La sentenza prende atto che l’appellante sia proprietario del bene contestato di cui egli stesso non disconosce la consistenza come rilevata nel sopralluogo e la realizzazione in assenza di titolo edilizio; pertanto, l’accertamento da parte del Comune del trasferimento della proprietà tra i due coniugi ha comportato che il provvedimento definitivo fosse emesso nei confronti dell’attuale appellante. Ma in tale contesto la rinnovazione del procedimento non avrebbe potuto determinare in alcun modo un esito diverso del procedimento stesso.| Approdondisci la tematica su HSE+: |

