Edilizia

Abusi edilizi, l’amministrazione non è obbligata a comunicare l’avvio dei procedimenti sanzionatori

Consiglio di Stato: i provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi non richiedono motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, a prescindere dal tempo intercorso dalla realizzazione dell’abuso
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Abusi edilizi, l’amministrazione non è obbligata a comunicare l’avvio dei procedimenti sanzionatori
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2032 del 10 marzo 2021, chiarisce alcuni principi su cui si basa la procedura di accertamento degli abusi edilizi e il conseguente provvedimento sanzionatorio. Il caso trattato riguarda un ricorso, già respinto dal Tar, per l’annullamento dell’ordinanza per la demolizione di un manufatto (superficie di circa 48 m. quadri) ad uso civile abitazione e di una veranda in muratura realizzati in assenza di titoli edilizi. L’appellante contestava la legittimità dell’ordinanza, che era stata annullata e quindi, senza rinnovazione del procedimento, emessa nuovamente, ben 5 anni dopo il sopralluogo in cui era stato identificato l’abuso. I tre motivi dell’appello sono stati tutti respinti dal Consiglio di Stato.

Mancata rinnovazione dell’iter procedurale

L’appellante contesta la mancata rinnovazione dell’iter procedimentale nei suoi confronti, in violazione della legge n. 241 del 1990, considerato che l’ordinanza di demolizione oggetto di ricorso si fondava su un verbale di sopralluogo emesso a carico di altro soggetto. La sentenza prende atto che l’appellante sia proprietario del bene contestato di cui egli stesso non disconosce la consistenza come rilevata nel sopralluogo e la realizzazione in assenza di titolo edilizio; pertanto, l’accertamento da parte del Comune del trasferimento della proprietà tra i due coniugi ha comportato che il provvedimento definitivo fosse emesso nei confronti dell’attuale appellante. Ma in tale contesto la rinnovazione del procedimento non avrebbe potuto determinare in alcun modo un esito diverso del procedimento stesso.
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Legittimo affidamento per il tempo trascorso

L’appellante sosteneva che il lasso di tempo intercorrente tra la realizzazione delle opere abusive, il primo sopralluogo e l’ordinanza di demolizione era tale da aver ingenerato un legittimo affidamento circa la legittimità delle costruzioni. Per questo il comune avrebbe dovuto motivare adeguatamente l’ordinanza oggetto di ricorso anche con riferimento alla valutazione degli opposti interessi da considerare. Il Consiglio di Stato respinge tale assunto, in base ai consolidati principi della giurisprudenza, per cui i provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi non richiedono motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata. Questo a prescindere dal tempo intercorso dalla realizzazione dell’abuso. Analogamente, il carattere vincolato di tali provvedimenti non obbliga l’amministrazione a comunicare l’avvio dei relativi procedimenti.

Omessa acquisizione del parere della commissione edilizia comunale

Anche tale censura è priva di fondamento, per il Consiglio di Stato. In quanto l’eventuale acquisizione del parere, non avrebbe potuto determinare modifiche al provvedimento impugnato che ha carattere vincolato. Tanto più che nel Comune interessato, la commissione edilizia era stata soppressa ai sensi dell’articolo 96, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
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