Edilizia
Direttore dei lavori responsabile per le difformità dell’opera dal permesso a costruire
Il TAR Umbria affronta un caso di responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori e responsabile di una sopraelevazione in centro storico
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La recente sentenza del T.A.R. Umbria ( n. 716 del 30 settembre 2022) affronta un caso di responsabilità dell’ingegnere strutturista, per la indebita sopraelevazione di un fabbricato in centro storico. La pronuncia chiarisce quali comportamenti il direttore dei lavori deve tenere per evitare di essere ritenuto responsabile dell’abuso edilizio, in solido con il proprietario.
Il caso
Il direttore dei lavori di restauro e risanamento conservativo di un fabbricato viene sanzionato dal Comune per le difformità riscontrate dal permesso a costruire e dall’autorizzazione paesaggistica, e consistite nella sopraelevazione dell’edificio di un piano, in zona del centro storico sottoposta a vincolo. La sanzione è stata comminata al direttore in solido con la proprietaria, la ditta esecutrice e il codirettore dei lavori. Ma il direttore dei lavori non ci sta e si rivolge al T.A.R. ritenendo di non aver mai rivestito la qualifica di progettista, se non per il progetto di adeguamento sismico delle strutture.Responsabilità del direttore dei lavori
Per il TAR Umbria, l’art.29 comma1 DPR 380/2991 indica chiaramente il direttore dei lavori come responsabile della mancanza di conformità delle opere al permesso e alle sue modalità esecutive, insieme al titolare, al committente ed al costruttore. Lo scopo della norma, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata dal TAR, è quello di rafforzare la tutela dei beni oggetto di protezione penale, attribuendo al direttore dei lavori una “posizione di garanzia” per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, imponendo a suo carico:- l’onere di vigilare assiduamente sulla corretta esecuzione dei lavori;
- il dovere di contestare le irregolarità riscontrate;
- l’eventuale rinuncia all’incarico.
Quando scatta l’esenzione da responsabilità
Per escludere la propria responsabilità, il direttore dei lavori, in base al comma 2 dell’art. 29 TUE deve:- contestare agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso, con esclusione delle varianti in corso d’opera;
- fornire al dirigente o responsabile comunale comunicazione motivata della violazione;
- in caso di totale difformità o variazione essenziale dal permesso a costruire, rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente comunale.

