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Approvata dal Senato la nuova legge sulla class action

Il provvedimento introduce una disciplina organica dell'azione di classe nel Codice di Procedura Civile. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina (12 mesi dopo la pubblicazione in Gu), si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nel Codice del Consumo
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Approvata dal Senato la nuova legge sulla class action

Il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl n. 844 recante “Disposizioni in materia di azione di classe”. Il provvedimento introduce una disciplina organica dell’azione di classe nel Libro IV, nuovo Titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies) del Codice di Procedura Civile (Cpc). Sono inoltre inserite nel Cpc alcune nuove disposizioni di dettaglio che disciplinano le comunicazioni a cura della cancelleria e gli avvisi in materia di azione di classe e l’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe.

La nuova disciplina entrerà in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Contestualmente, saranno abrogate le corrispondenti disposizioni sull’azione di classe contenute nel Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 141 d.lgs. n. 229/2003). La legge si applicherà alle condotte illecite commesse dopo la data di entrata in vigore, mentre alle condotte illecite commesse prima di tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti.

L’azione di classe

Con l’azione di classe (o class action)un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Possono proporre l’azione di classe solo le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia, salva la legittimazione di ciascun componente della classe. L’azione di classe può essere avviata nei confronti di imprese o nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, in relazione ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Restano ferme le norme vigenti tema di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Il provvedimento

In sintesi, il provvedimento prevede:

  • il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali e delle Corti di Appello;
  • l’ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate e degli strumenti di tutela, con la previsione di un’azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive di “diritti individuali omogenei” da parte di un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela dei predetti diritti e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia, o ciascun componente della classe (art. 840-bis Cpc);
  • destinatari dell’azione di classe sono imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività;
  • la domanda si propone con ricorso, da inviare mediante posta elettronica certificata (Pec) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Serc) e non richiede l’assistenza del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi dell’aderente, l’oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti probatori, è previsto il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti;
  • al procedimento si applica il rito sommario di cognizione.

L’articolazione dell’azione di classe in tre fasi:

  • l’ammissibilità dell’azione con ordinanza entro 30 giorni, reclamabile entro 30 giorni in Corte d’appello, che decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro 30 giorni;
  • la decisione sul merito;
  • la liquidazione delle somme dovute agli aderenti all’azione.

Inoltre

  • l’adesione all’azione di classe è consentita sia prima sia dopo la sentenza che accoglie l’azione;
  • il giudice civile può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 100.000 euro sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio;
  • la sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l’azione di classe ha natura di accertamento della responsabilità del resistente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l’inserimento nella classe;
  • il compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, è definito col riconoscimento della cd. quota lite;
  • è previsto un ampio ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la pubblicità della procedura;
  • sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all’azione, che non pregiudicano i diritti di quanti abbiano aderito all’azione nella fase iniziale.

L’azione di classe è inammissibile quando:

  • è manifestamente infondata. In questo caso, il ricorrente può riproporre l’azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;
  • è carente del requisito dell’omogeneità dei diritti oggetto di tutela;
  • il ricorrente versa in conflitto di interessi nei confronti del resistente;
  • è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

Azione inibitoria collettiva

Con l’azione inibitoria collettiva chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può chiedere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

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