Il Responsabile unico di progetto negli appalti pubblici

Nel corso di tutta la fase procedimentale per la realizzazione di un’opera pubblica o per l’approvvigionamento di servizi e forniture, che, partendo dalla progettazione e seguendo per l’affidamento, trova nella fase di esecuzione il suo epilogo, la figura del Responsabile unico del procedimento (RUP) è assunta dal legislatore quale centro “nevralgico”.
Si tratta di un public manager (o city manager) che, dotato di adeguata professionalità, assume plurime funzioni di direzione, di impulso e, in certi casi, operative, costituendo l’interfaccia della stazione appaltante.
La particolarità della figura, generalmente ricondotta alle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 che per prima ha introdotto tale figura generale per tutti i procedimenti amministrativi, può essere individuata dalla volontà del legislatore di creare un centro di funzioni e responsabilità.
Le previsioni del D.lgs. 50/2016 e le funzioni del Responsabile unico di progetto
Gli attuali, più rilevanti, riferimenti normativi sul Rup sono l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 3.
In fase di programmazione, il Rup promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi.
In concreto lo stesso provvede alle analisi dell’intervento e del sito, sviluppa le prime valutazioni strutturali, preventiva il costo e individua gli strumenti di finanziamento (fondi pubblici e/o privati), cura la procedura e le autorizzazioni da ottenere coinvolgendo gli enti competenti.
Inoltre, verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica.
In concreto, verifica la sussistenza di vincoli urbanistici e promuove il confronto con gli enti competenti, controlla il rispetto della disciplina in tema di salubrità e tutela dell’ambiente.
In fase di progettazione, il Rup si occupa dell’affidamento, del coordinamento della progettazione e della verifica della stessa.
Infatti, il Rup accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni per l’affidamento esterno della progettazione, verificando, al contempo, l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne.
Il Rup coordina le attività necessarie al fine della redazione dei vari livelli progettuali.
Nei casi di carenza di organico o di mancanza all’interno della stazione appaltante di adeguate professionalità, quest’ultima, per il tramite del Rup, affida l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione.
Il Rup provvede, infine, alla validazione del progetto, potendo dissentire motivatamente e lasciando la decisione finale alla stazione appaltante.
In fase di affidamento, il Rup coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure. Propone, inoltre, alla stazione appaltante i sistemi di affidamento dei lavori. Nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti. Cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure e richiede all’amministrazione la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Successivamente si occupa e sovraintende l’attività riguardante i controlli sui requisiti dei concorrenti, ossia quelle verifiche che consentono di addivenire all’aggiudicazione definitiva del contratto.
In fase di esecuzione, il Rup segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi, accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari, fornisce i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza. Inoltre, accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori.
Ulteriori compiti in fase di esecuzione sono, ad esempio, la verifica sulla sussistenza delle condizioni di legge previste per le varianti in corso d’opera o per la irrogazione delle penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.
Il Rup propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti e propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
Infine, in fase di collaudo, il Rup formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
La legge delega e la bozza del nuovo Codice
Come noto, nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022, n. 146, è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, vigente dal 9 luglio 2022.
Il provvedimento fissa i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere adottati i decreti legislativi, mettendo in particolare evidenza la necessità di rispettare gli obiettivi delle direttive europee, mantenendo livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle stesse direttive.
Sulla base di questa legge, è stata resa nota la “prima” bozza del nuovo codice dei contratti, che andrà a sostituire il D.lgs. 50/2016.
Tra le disposizioni di maggior rilievo, la legge prevede che il Rup acquisisca la denominazione di responsabile unico del progetto.
E’ noto che tale soggetto debba mantenere un ruolo centrale per tutta la commessa pubblica, che possano essere nominati singoli responsabili per le sub-fasi dei singoli procedimenti, ma questi ultimi non possono sovrapporsi in termini di responsabilità al Rup, che rimane il fulcro amministrativo della commessa.
Ed infatti, in base all’art. 15 comma 4, “se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano, un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.”.
In questo modo, la bozza del nuovo Codice ha voluto recepire dei principi derivanti direttamente da alcune pronunce della Corte Costituzionale, che con la sentenza 166/2019, ha pronunciato il seguente principio di diritto “le amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito dell’unitario procedimento di attuazione dell’intervento, possono individuare sub-procedimenti senza che ciò incida sulla unicità del centro di responsabilità.”.
Rimangono ferme le prescrizioni in ordine alla necessità che il Rup sia nominato fin dagli atti di indizione della gara, sulla sua formazione specifica e sulla possibilità di nominare una struttura a supporto della sua attività.