Regolamenti attuativi ANAC per il nuovo Codice dei contratti: l’analisi delle delibere
                                L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha pubblicato una serie di delibere che interessano il sistema dei contratti pubblici, necessarie per dare seguito a quanto contenuto nel D.lgs. 31/03/2023, n. 36. I regolamenti attuativi ANAC riguardano i seguenti temi:
- Casellario informatico dei contratti pubblici, Delibera del 20 giugno 2023, n. 272;
 - Potere sanzionatorio dell’ANAC, Delibera del 20 giugno 2023, n. 271;
 - Attività di vigilanza ANAC sui contratti pubblici, Delibera del 20 giugno 2023, n. 270;
 - Vigilanza collaborativa ANAC, Delibera del 20 giugno 2023, n. 269;
 - Legittimazione a ricorrere dell’ANAC, Delibera del 20 giugno 2023, n. 268;
 - Pareri di precontenzioso ANAC, Delibera del 20 giugno 2023, n. 267;
 - Assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, Delibera del 20 giugno 2023, n. 266;
 - Esternalizzazione dei contratti da parte dei concessionari, Delibera del 20 giugno 2023, n. 265;
 - Obblighi di pubblicazione negli appalti, Delibera del 20 giugno 2023, n. 264;
 - Obblighi di pubblicità legale, Delibera del 20 giugno 2023, n. 263;
 - Funzionamento del FVOE, Delibera del 20 giugno 2023, n. 262;
 - Interazione delle stazioni appaltanti con le piattaforme telematiche, Delibera del 20 giugno 2023, n. 261.
 
Regolamenti attuativi ANAC e nuovo codice appalti: come si gestisce il casellario informatico?
Con la Delibera del 20 giugno 2023, n. 272, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha emanato il regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici.
Il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il regolamento disciplina in particolare:
- a) la trasmissione e aggiornamento delle notizie, delle informazioni e dei dati che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, le S.O.A. e gli operatori economici sono tenuti a comunicare alla Autorità;
 - b) il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei provvedimenti di pertinenza dell’Autorità;
 - c) le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 222, comma 10 del Codice.
 
Ai sensi dell’art. 5, le comunicazioni previste dal regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o tramite procedura accessibile dal sito dell’Autorità. Le comunicazioni relative alle annotazioni avvengono esclusivamente tramite i modelli standard allegati. I soggetti tenuti all’invio delle Comunicazioni garantiscono la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza.
Contratti pubblici: focus sul potere sanzionatorio
Con la Delibera del 20 giugno 2023, n. 271, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha emanato il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici.
Il Regolamento disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:
- a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità previsti dagli artt. 220, comma 1, 222, commi 9 e 13, dall’Allegato II.12 e II.14 al codice;
 - b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice;
 - c) violazione dell’obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all’Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso, nonché violazione dell’obbligo di comunicazione della presentazione o della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ex artt. 220, comma 1 e 222, comma 13 del codice;
 - d) violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 100, comma 4 del codice e 14, comma 4 dell’Allegato II.12 del codice;
 - e) violazione delle previsioni dell’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice, da parte delle SOA;
 - f) dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti da parte delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici e 12, dell’allegato II.4 dello stesso codice;
 - g) violazioni accertate nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici ex art. 222, comma 3, lettere a) e b) del codice;
 - h) inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio disposta da ANAC ai sensi dell’art. 62, comma 10.
 
Regolamenti attuativi ANAC: cosa è previsto per la vigilanza sui contratti pubblici?
Con la Delibera del 20 giugno2023, n. 270, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha emanato il regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, l’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata su iniziativa dell’ufficio competente e su disposizione del Consiglio:
- a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante o dell’ente concedente alle osservazioni dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
 - b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante o dell’ente concedente al parere di precontenzioso di cui all’art. 220, comma 1, del codice.
 
L’attività di vigilanza è, altresì, attivata a seguito di segnalazioni presentate all’Autorità:
- a) dall’autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - b) dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle disp. Att. c.p.p.;
 - c) dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. a-bis) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90;
 - d) da ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.
 
L’Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici.
Con la Delibera del 20 giugno 2023, n. 269, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha emanato il regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.
Secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento, possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa, in quanto di particolare interesse, ai sensi dell’art.222, comma 3 lett. h), del codice:
- a) gli affidamenti disposti nell’ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
 - e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.
 
Anche al di fuori delle ipotesi sopra individuate, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l’accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara.
Impugnazione: come si disciplina nel nuovo codice dei contratti
Con la Delibera del 20 giugno 2023, n. 268, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato il regolamento disciplina l’esercizio della legittimazione all’impugnazione di cui all’art. 220, commi 2 e 3, del codice.
L’impugnazione di cui all’art. 220, comma 2, del codice, si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto, nel rispetto dei termini e secondo le modalità previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Secondo quanto previsto dall’art. 4, l’Autorità impugna i seguenti atti:
- a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d’indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali;
 - b) provvedimenti quali decisione di contrarre, ammissioni ed esclusioni dell’operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell’adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari.
 
Secondo quanto previsto dall’art. 6, sono considerate gravi le seguenti violazioni:
- a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sulla piattaforma digitale e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice;
 - b) affidamento mediante una delle procedure previste dal codice fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l’omissione di bando o avviso ovvero l’irregolare utilizzo dell’avviso di pre-informazione di cui all’art. 81 del codice;
 - c) modifiche sostanziali dei documenti di gara durante lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, non assistite dalle medesime garanzie di pubblicità dell’originale documentazione di gara ovvero dalla previsione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte;
 - d) omesso svolgimento del dibattito pubblico obbligatorio;
 - e) procedura di affidamento del contratto svolta da soggetto non adeguatamente qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del codice oppure svolta in elusione degli obblighi di qualificazione previsti dagli artt. 62 e 63 codice;
 - f) mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dagli artt. 94, 95 oppure 100 del codice;
 - g) atti in violazione del divieto di artificioso frazionamento, allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del codice relative all’affidamento di contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
 - h) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’UE in un procedimento ai sensi dell’art. 258 del TFUE;
 - i) clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza;
 - j) reiterate violazioni del codice commesse nella fase di affidamento dei contratti. È reiterata la violazione, del medesimo tipo, già accertata con un precedente atto dell’Autorità indirizzato alla stessa stazione appaltante o ente concedente.
 
Sono considerate altresì gravi le seguenti violazioni:
- a) atto afferente a rinnovo tacito ovvero ad ingiustificate e reiterate proroghe dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
 - b) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi degli artt. 120 e 189 del codice;
 - c) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all’art. 122, comma 2 del codice.
 
Pareri di precontenzioso nei regolamenti attuativi Anac
Con la Delibera del 20 giugno 2023, n. 267, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha emanato il regolamento in materia di pareri di precontenzioso.
L’Autorità adotta i pareri di precontenzioso su istanza di uno o più dei soggetti di cui all’art. 220, comma 1, primo periodo, del Codice.
I pareri di precontenzioso sono espressi dall’Autorità su questioni controverse insorte tra le parti interessate durante lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, ad esclusione di quelle in materia di accesso agli atti.
L’Autorità esprime pareri di precontenzioso anche per la risoluzione di controversie insorte durante la fase esecutiva del contratto, nei soli casi in cui è previsto l’esercizio di un potere autoritativo da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente, in relazione a:
1) divieto di rinnovo tacito dei contratti;
2) clausola di revisione del prezzo e il relativo provvedimento applicativo;
3) modifiche contrattuali apportate senza una nuova procedura di affidamento in assenza dei presupposti legittimanti;
4) diniego di autorizzazione al subappalto.
Stazioni appaltanti e richieste non qualificate
Con la Delibera del 20 giugno 2023, n. 266, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha emanato il regolamento che disciplina il procedimento di assegnazione d’ufficio da parte dell’Autorità delle richieste provenienti da una stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata individuata tra quelle presenti nell’Elenco di cui all’art. 63, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 4, le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, se attivata la funzionalità, tramite procedura on-line accessibile dal sito dell’Autorità.
Secondo quanto previsto dall’art. 6, le stazioni appaltanti ovvero le centrali di committenza non adeguatamente qualificate per eseguire la procedura d’affidamento che si necessita, a seguito di interpello, con esito negativo, di almeno una stazione appaltante e/o centrale di committenza adeguatamente qualificata per lo svolgimento della stessa, presentano a mezzo PEC, o mediante applicativo nel momento che tale funzione verrà implementata, domanda di assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza indicando oltre ai dati anagrafici, le stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell’indisponibilità opposte, l’ambito di competenza di cui si necessita (progettazione/affidamento e/o esecuzione), l’oggetto (appalto o partenariato pubblico privato) e la tipologia (lavori, servizi e/o forniture) di affidamento da svolgere, l’importo dell’affidamento individuato ai sensi dell’articolo 14 del Codice, nonché eventuali termini decadenziali per l’avvio della procedura. Il richiedente presenta la domanda utilizzando il modulo messo a disposizione dall’Autorità.
Le esternalizzazioni nel regolamenti attuativi ANAC
Con la Delibera del 20 giugno 2023, n. 265, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha pubblicato delle indicazioni, sulla base dell’art. 186 del Codice, sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea.
Secondo quanto previsto dal punto 2, i contratti da inserire nella base di calcolo delle percentuali individuate dall’articolo 186 sono quelli che riguardano tutte le prestazioni da eseguire nel periodo considerato, oggetto della concessione e sono, quindi, necessarie per l’esecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario.
Non sono inseriti nella base di calcolo delle percentuali individuate dall’articolo 186 i contratti stipulati per la gestione dell’attività del concessionario nel suo complesso quali, ad esempio, i contratti per l’acquisto di buoni pasto per i dipendenti, per le utenze, per la manutenzione degli immobili, se utilizzati promiscuamente con altre attività svolte dal concessionario.
Le parti definiscono la quota di esternalizzazione da applicare alla specifica concessione incrementando la quota minima individuata dall’articolo 186 comma 2 (50%), secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento.
Secondo quanto previsto dal punto 6, ai sensi dell’articolo 186 comma 4, le concessioni già in esecuzione sono adeguate alle disposizioni in esame, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del codice e dunque entro il 1° ottobre 2023. Entro il termine indicato, le parti definiscono con apposito atto aggiuntivo la quota di esternalizzazione valevole nel contratto considerato.
Per le concessioni diverse da quelle autostradali, nell’atto aggiuntivo che definisce la quota di esternalizzazione, tenuto conto della durata residua del contratto, le Parti fissano, altresì, le tempistiche con le quali l’ente concedente effettua la verifica dell’avvenuto adeguamento.
Anche per le concessioni autostradali, le Parti definiscono la quota di esternalizzazione, tenendo conto dei criteri indicati nei paragrafi da 3.1 a 3.7, ad integrazione delle disposizioni dell’articolo 186 comma 6.
Programmazione lavori: come deve funzionare nel nuovo codice degli appalti?
Con la Delibera del 20 giugno 2023, n. 264, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è intervenuta individuando le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Ai sensi dell’art. 3, al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all’articolo 37 del decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 del provvedimento di cui all’articolo 23 del codice.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a inserire sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottata da ANAC ai sensi dell’articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono altresì pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono individuati nell’Allegato1 del presente provvedimento.
In ordine alla qualità delle informazioni e dei dati pubblicati, oltre che della durata di pubblicazione e dell’accessibilità dei dati, la delibera richiama i principi previsti dal Decreto Trasparenza (D.lgs. 33/2013).
Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’”Allegato 9” del PNA 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 225, comma 2 lettere a) e b) e dall’articolo 224, comma 4 del codice.
Regolamenti attuativi Anac: la pubblicità legale
Con Delibera del 20 giugno 2023, n. 263, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha pubblicato le modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.
Gli atti oggetto di pubblicazione sono trasmessi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 23 del codice.
I bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione ai sensi del presente articolo sono indicati nell’allegato I al provvedimento.
Secondo quanto previsto dall’art. 4, la pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale di cui all’articolo 85 comma 4, con l’indicazione della relativa data di pubblicazione.
Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale di cui all’articolo 4 punto 1 comunicato alla BDNCP, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto.
Il tema della certificazione
Con la Delibera del 20 giugno 2023, n. 262, l’Autorità Nazionale Anticorruzione disciplina il funzionamento del FVOE, le modalità di interazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitati, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini.
Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante:
- a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);
 - b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDND.
 
Ai sensi dell’art. 7, il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all’articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all’articolo 103, comma 1 e all’Allegato II.12 del codice, mediante dati e/o documenti:
- a) forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;
 - b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;
 - c) forniti dagli OE.
 
Il presente provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, il FVOE è utilizzato per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti negli allegati al presente atto che saranno disponibili a tale data.
Gli obblighi di trasmissione nell’ambito del Codice dei Contratti
Con la Delibera del 20 giugno 2023, n. 261, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha individuato le informazione che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e le caratteristiche delle banche dati utili a garantire l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale.
Ai sensi dell’art. 2, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), si articola nelle seguenti sezioni:
- a) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), alla quale si iscrivono le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC;
 - b) Piattaforma contratti pubblici (PCP), ovvero il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici;
 - c) Piattaforma per la pubblicità legale degli atti;
 - d) Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), il quale raccoglie le informazioni, i dati e i documenti da utilizzare a comprova dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice e del possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 e all’allegato II.12, per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) Casellario Informatico
 - f) Anagrafe degli operatori economici, che censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.
 
La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND, secondo le modalità stabilite nelle Linee guida AgiID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’articolo 2 comma 2 del CAD e non aderiscono alla PDND interoperano con la BDNCP secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.
Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla BDNCP secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate ai sensi dell’articolo 26 del codice.
Ai sensi dell’art. 8, le piattaforme di approvvigionamento digitale sono certificate dall’AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall’ANAC secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Agid “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.
Mediante le piattaforme digitali, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
- svolgono digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici;
 - assolvono agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti;
 - assolvono agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’ANAC di cui all’articolo 222, comma 9, del codice;
 - assolvono agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4;
 - garantiscono l’accesso agli atti di cui all’articolo 35 del codice secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4;
 - inseriscono le notizie utili nel Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice; utilizzano il FVOE con le modalità individuate nel provvedimento di cui all’articolo 24 del codice.
 
                                    
