L’anonimato nei concorsi di progettazione
                                Nell’ambito del concorso di progettazione, la regola dell’anonimato sancita dall’art. 155, comma 4 del d.lgs. 50/2016, deve essere garantita nel momento valutativo degli elaborati progettuali, i quali non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi.
Questo, il principio ribadito dall’ANAC con la Delibera n. 358 del 20 luglio 2023, a seguito di una richiesta di parere avanzata da un’amministrazione che riteneva non conforme alle disposizioni del D.lgs. 50/2016 la procedura prevista dalla piattaforma in uso per i concorsi di progettazione.
Regola dell’anonimato e dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse
La piattaforma, infatti, non consentiva ai commissari di conoscere preventivamente l’elenco dei candidati, impendendo così la presentazione di una circostanziata dichiarazione sull’assenza di conflitti di interessi.
La possibile esistenza del conflitto di interessi, conoscibile solo ex post, avrebbe quindi potuto portare all’esclusione del o dei candidati a seguito dell’attività valutativa, ritardando o impedendo così la regolare conclusione del procedimento.
L’ANAC, richiama la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 in tema di conflitti di interessi, contenuta all’interno dell’art. 42, secondo il quale sono rilevanti tutti i conflitti anche solo potenziali, senza necessità che debba essere concretamente provata l’interferenza o il danno. Le richiamate disposizioni sul concorso di progettazione, contenute nell’art. 155 del D.lgs. 50/2016, di natura strettamente comunitaria, affermano altresì la necessità che l’identità dei candidati sia mantenuta anonima fino al momento della proclamazione dei vincitori.
L’anonimato nel vecchio e nuovo codice degli appalti
Se non è nota l’identità dei candidati come possono i commissari di gara sapere se hanno rapporti di qualsiasi natura con qualcuno di loro?
La soluzione avanzata dall’amministrazione e confermata dall’ANAC si basa sul fatto che l’obiettivo previsto dalla normativa del D.lgs. 50/2016, inserita anche nel D.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), è quello di impedire qualsiasi associazione tra candidato e elaborato progettuale, mentre la preventiva conoscenza del mero elenco di chi ha partecipato alla procedura risulta pienamente legittimo.
Secondo l’ANAC, dunque, non appare in contrasto con il principio dell’anonimato consentire alla commissione giudicatrice di conoscere il nominativo dei concorrenti nella fase di accettazione dell’incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali, da esaminare in forma anonima, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici.
L’Autorità, con la delibera in commento, si sofferma marginalmente su un punto che sarà sicuramente oggetto di differenti interpretazioni, ovvero la differente portata del conflitto di interessi tra il vecchio e il nuovo Codice.
Il D.lgs. 36/2023, contiene infatti un cambio di rotta importante, visto che l’art. 16 non considera rilevante il conflitto di interessi anche solo potenziale, ma richiede che “la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”. Questa nuova disposizione lascia invariato il giudizio sull’anonimato dei candidati espresso dall’Autorità nei casi di concorsi di progettazione ma avrà importanti ripercussioni sulla gestione dell’intera procedura di gara.
                                    
