Precontenzioso e associazioni di categoria: le regole Anac
Con Delibera numero 195 del 13 marzo 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), ha pubblicato un interessante chiarimento in merito al Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle istanze presentate da associazioni di categoria o comitati.
Il Regolamento dell’ANAC
Come noto, l’Anac, nell’adunanza del 9 gennaio 2019, ha emanato il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, c.d. Codice dei contratti pubblici. Tale regolamento, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2019, sostituendo così il “vecchio” Regolamento del 5 ottobre 2016.
La delibera del 13 marzo 2019
L’articolo 3 del nuovo Regolamento, si occupa di individuare quali siano i ‘soggetti richiedenti’, ovvero coloro che possono proporre all’Anac un’istanza di parere per la soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Rispetto alle previsioni del ‘vecchio’ regolamento, non è più previsto un riferimento specifico, tra i soggetti legittimati, ai portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.
Sul punto, i pareri del Consiglio di Stato n. 1632 del 26 giugno 2018 e n. 2781 del 28 novembre 2018 in ordine allo schema del nuovo Regolamento, avevano considerato che “non possono essere considerati legittimati attivi alla richiesta di parere. Ed infatti, la questione precontenziosa eventualmente oggetto della richiesta non riguarda altro, e non può riguardare che, la correttezza e legittimità della procedura ad evidenza pubblica, di cui tali soggetti non sono partecipi. Sotto il secondo profilo, lo stesso nomen dell’istituto previsto dal citato art. 211 (pareri di precontenzioso) rende evidente la ratio e la finalità della norma. La procedura è destinata a fungere, quasi quale ADR, da strumento deflativo del contenzioso e ad esso guarda e di esso si pone quale antecedente logico escludente. Pertanto le posizioni giuridiche soggettive prospettate nella procedura di precontenzioso non possono essere che le medesime prospettabili in un eventuale giudizio, e in questo, per altro, non potranno che prospettarsi interessi e domande attinenti esclusivamente alla procedura ad evidenza pubblica.”.
Aderendo a questa interpretazione, sostenuta da numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa, l’Anac ha dunque ritenuto che la legittimazione al precontenzioso dei soggetti portatori di interessi collettivi è da ritenersi circoscritta agli stessi ambiti della loro legittimazione processuale, al fine di evitare l’insorgere di un conflitto di interessi nei confronti degli altri iscritti partecipanti alla gara.
Conclusioni
Viste le ragioni sopra evidenziate, con la Delibera numero 195 del 13 marzo 2019, l’Anac ha considerato che la legittimazione delle associazioni di categoria e dei comitati è ammessa nei limiti della legittimazione delle associazioni medesime a impugnare atti concernenti i singoli associati, ovvero solo ove gli stessi concretizzino anche una lesione dell’interesse collettivo tutelato da tali associazioni.
È dunque onere dei soggetti istanti comprovare tale legittimazione a pena di inammissibilità, restando comunque inalterata la possibilità di attivare un intervento di vigilanza dell’Autorità anche attraverso i poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter del d.lgs. 50/2016, qualora vi sia stata la violazione di una norma del Codice da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

