Intervento di ANAC su bando pubblicato da RFI

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha pubblicato l’esito della delibera n.329 del 13 luglio 2022.
L’oggetto è la “Procedura ristretta n. DAC.0268.2021 per l’affidamento dell’Accordo Quadro relativo alla “progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di realizzazione delle opere interferenti con l’esercizio ferroviario funzionali alla soppressione dei passaggi a livello” (rientranti nella categoria di specializzazione SQ011 LOC- 001 “Opere Civili alla sede ferroviaria”). CUP: J19G01000000001 – CPV: 45221211-4 – CPV supplementare 45233144-0 – Valore complessivo dell’appalto euro 850.426.000,00, bandito da Rete Ferroviaria Italiana.
I rilievi di ANAC
Anac contesta a Rete Ferroviaria “la mancata remuneratività dei posti a base di gara, e approssimazioni nell’elaborazione degli atti e delle procedure; la non considerazione delle clausole di revisione dei prezzi, particolarmente rilevanti di fronte agli aumenti dell’energia e delle materie prime e all’inflazione galoppante; l’applicazione di un regime derogatorio del Codice degli Appalti”, utilizzando la clausola di “estrema urgenza per l’emergenza sanitaria”.
L’indagine dell’Autorità era partita da una segnalazione, all’inizio del 2022, da parte di AIFERR (Associazione Imprese Ferroviarie), in cui venivano contestate procedure e previsioni contenute negli atti di gara, compreso l’affidamento, mediante procedura ristretta, di un accordo quadro per i lavori, che comprendevano complessivamente 23 lotti, distribuiti su gran parte del territorio nazionale e suddivisi per aree geografiche.
Il bando prevedeva inizialmente un importo complessivo fissato per 757 milioni di Euro. La scadenza per presentare le offerte era il giorno 11 febbraio 2022. Dopo la protesta delle imprese, l’importo è stato elevato a oltre 850 milioni di euro, con la nuova scadenza fissata al 14 marzo 2022.
L’esposto segnalava che la mancata applicazione del prezziario regionale da parte di Rete Ferroviaria Italiana impediva all’operatore di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico, oltre a non fornire conoscenze precise per lo svolgimento della progettazione esecutiva, a fronte dell’assenza della progettazione definitiva e del progetto di fattibilità tecnica e economica.
A fronte di tale segnalazione, con successiva nota prot. 10207 del 11.02.2022, è stato comunicato l’avvio dell’istruttoria finalizzata ad acquisire, in primo luogo, puntuali elementi conoscitivi.
L’Autorità evidenzia “una presumibile violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio”, dovuta a una non corretta applicazione delle disposizioni normative progettuali. Si fa riferimento in particolare all’art. 23 del d.lgs. 50/2016, riguardante i livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.
La delibera del 13 luglio 2022
Il Consiglio dell’ANAC, in sintesi, ha deliberato di confermare i profili di contestazione in ordine alla mancata remuneratività dei corrispettivi posti a base di gara e di ritenere una non corretta applicazione delle disposizioni normative progettuali.
È stata ravvisata la mancata sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 2, comma 4 del d.l. 76/2020, convertito con l. 120/2020, tenuto conto che la deroga va riferita ai casi di cui al comma 3 (ossia alla sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti dall’emergenza sanitaria in corso), non rinvenibili nell’ambito dell’indizione della procedura per l’affidamento dell’accordo quadro in esame, non prospettandosi situazioni di estrema urgenza. In conclusione, l’ANAC “dà mandato al competente Ufficio dell’Autorità di inviare la presente delibera alla stazione appaltante, invitando la medesima committenza a comunicare, entro 30 giorni dalla trasmissione della presente delibera, le valutazioni condotte e le determinazioni assunte sulla scorta dei rilievi formulati.”
Il bando torna al punto di partenza, dove la stazione appaltante, RFI, dovrà presentare le valutazioni svolte sui progetti presentati.