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Come si applicano i due livelli di accertamento di gravi illeciti in appalto

Analisi delle indicazioni per applicare le ipotesi di contestata o accertata commissione di reati nel codice Appalti
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Come si applicano i due livelli di accertamento di gravi illeciti in appalto

Il servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), con il parere n. 3621 del 23 giugno 2025, fornisce importanti chiarimenti sui gravi illeciti professionali, causa di esclusione dalle gare pubbliche d’appalto. Il parere offre indicazioni per applicare le lettere g) e h) – le ipotesi di contestata o accertata commissione di reati – dell’articolo 98, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.

La lettera g) si riferisce a situazioni in cui è stata formalmente contestata la commissione di un reato, ma senza una condanna definitiva; la lettera h), invece, si applica quando esistono già decisioni giudiziarie – anche non definitive – relative a determinati reati ritenuti gravi dal legislatore.

Gravi illeciti in appalto: i possibili livelli di accertamento giuridico

Le due ipotesi si distinguono in base al livello di accertamento giuridico: nella prima è sufficiente un rinvio a giudizio o un atto equipollente (es. decreto che dispone il giudizio), mentre la seconda richiede condanne (anche non definitive) o misure cautelari relative a una specifica lista di reati (tra cui reati societari, fiscali, urbanistici, fallimentari).

In sintesi, la differenza tra le due fattispecie riguarda il grado di accertamento del reato e la sua rilevanza ai fini della valutazione dell’illecito professionale. L’ipotesi alla lettera g) si riferisce alla contestata, ma non necessariamente accertata con una sentenza definitiva, commissione di reati da parte dell’operatore economico o dei soggetti rilevanti come il legale rappresentante o l’amministratore. Tra i mezzi di prova adeguati rientrano il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio.

L’ipotesi alla lettera h) riguarda la contestata o accertata commissione di determinati reati in situazioni in cui vi è una sentenza di condanna definitiva, un decreto penale di condanna irrevocabile, una condanna non definitiva, oppure provvedimenti cautelari reali o personali.

Nel caso di violazione degli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile, che riguardano il reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio), se un operatore economico dichiara la presenza di una contestata commissione di tali reati, la distinzione tra le due lettere dipende dagli elementi probatori disponibili. Per stabilire se un operatore economico debba essere inquadrato nella lettera g) o h), occorre valutare:

  • se il reato è solo contestato (senza una condanna definitiva) con un rinvio a giudizio o un decreto penale che dispone il giudizio, l’illecito rientra nella lettera g);
  • se invece vi è una condanna definitiva o un provvedimento cautelare l’illecito rientra nella lettera h).
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