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Il Mit fa chiarezza su onorario del Direttore dei Lavori e incentivi tecnici

La contabilizzazione dei maggiori importi per variazione prezzi rientra nelle funzioni ordinarie del Direttore dei Lavori, senza ulteriori compensi
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Il Mit fa chiarezza su onorario del Direttore dei Lavori e incentivi tecnici

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), con il Parere n. 3520 del 3 giugno 2025, chiarisce che l’attività del Direttore dei Lavori legata alla contabilizzazione dei maggiori importi per variazione prezzi rientra nelle sue funzioni ordinarie, senza diritto ad ulteriori compensi.

Il Parere Mit risponde a quesiti su cosa accade quando, dopo l’emissione di uno Stato Avanzamento Lavori (Sal), l’appaltatore presenta richiesta di adeguamento prezzi. Il Direttore dei Lavori ha diritto a un onorario per le successive attività di contabilizzazione? Oppure rientrano nelle sue competenze “ordinarie”? E questo intervento può essere qualificato come squilibrio economico del contratto?

Quali sono le funzioni ordinarie del Direttore dei Lavori

Il Parere Mit è chiaro: le attività di revisione, adeguamento e compensazione dei prezzi nei confronti dell’appaltatore rientrano tra le funzioni proprie del Direttore dei Lavori. Non è quindi previsto alcun compenso ulteriore per la contabilizzazione del nuovo Sal determinato a seguito dell’adeguamento prezzi richiesto dall’esecutore. Non si configura alcuna alterazione dell’equilibrio economico del contratto di servizi tecnici: l’attività rientra nelle competenze contrattuali già remunerate con l’onorario pattuito all’origine.

L’art. 1, comma 2, lettera s) dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) stabilisce che spetta al Direttore dei Lavori il rilascio degli stati di avanzamento dei lavori, e il comma 3 lo indica come responsabile del controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera, compresa la contabilizzazione dei fatti producenti spesa, con l’obbligo di classificare e misurare le lavorazioni eseguite, trasferire i rilievi sul registro di contabilità e calcolare la spesa, secondo il principio della costante progressione della contabilità.

Dunque, qualunque modifica contrattuale o contabile, inclusa la compensazione prezzi, è attività tipica della funzione tecnica del Direttore dei Lavori e non dà diritto ad onorari ulteriori, essendo già remunerata con l’onorario base. Il Direttore dei Lavori è infatti tenuto a seguire, in modo continuativo e coerente, tutte le fasi contabili dell’appalto, comprese quelle successive a richieste di adeguamento prezzi.

Gli incentivi vanno attestati puntualmente

Il Supporto Giuridico del Mit ha emesso nella stessa data anche il Parere n. 3525 in merito all’attestazione delle attività svolte dal personale interno per poter erogare gli incentivi tecnici, rispondendo al seguente quesito:

Ai fini della corretta attribuzione degli incentivi si chiede se l’accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni svolte, di cui all’art.45 c.4 del Codice dei contratti pubblici, debba avvenire con atto autonomo da richiamare o allegare al provvedimento di liquidazione considerato che i commi 4 e 5 dell’art.45 stabiliscono l’impossibilità di corrispondere l’incentivazione in mancanza di espressa attestazione atteso che il semplice prospetto di ripartizione definisce solo la quota di attribuzione del compenso e non dettaglia, nello specifico, le mansioni svolte”.

Il Mit ha chiarito che non è possibile liquidare incentivi in assenza di un’attestazione espressa e specifica delle funzioni svolte, poiché l’incentivo non può mai essere erogato automaticamente. Il solo prospetto di ripartizione non è sufficiente, in quanto definisce le percentuali ma non documenta in maniera puntuale le attività concretamente svolte da ciascun soggetto. È il regolamento interno dell’ente sugli incentivi tecnici a definire come deve avvenire questa attestazione, purché siano garantite la tracciabilità e la specificità dell’attività incentivata.

L’attestazione formale delle attività

L’attestazione formale delle attività è dunque un documento separato o comunque chiaramente distinto dal prospetto di riparto. Può essere una dichiarazione individuale, una relazione sintetica, o un verbale riepilogativo, purché firmato e tracciabile.

Nella maggior parte dei casi è il Responsabile Unico di Progetto (RUP) a certificare le attività svolte dagli altri componenti del gruppo di lavoro, secondo criteri definiti dal regolamento interno sugli incentivi, da verificare ed eventualmente aggiornare introducendo procedure trasparenti e documentate per l’attestazione delle attività.

Il precedente Parere del Mit n. 2981 del 26 settembre 2024 aveva ricordato che ai fini dell’erogazione dell’incentivo non rileva la costituzione dell’ufficio di direzione lavori, quanto lo svolgimento delle attività incentivabili elencate nell’allegato I.10 al Codice.

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