La terza sezione del Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 2795/2023 del 20.03.2023 esamina il caso di una gara finalizzata alla
stipula di una convenzione quadro, mancante della
documentazione relativa ai criteri ambientali minimi.
Il caso
L’azienda con competenza sulla
gestione degli acquisti centralizzati per il Servizio Sanitario della Regione Veneto aveva indetto una procedura telematica aperta per la gestione energetica e tecnologia degli impianti, finalizzata alla stipula di una convenzione quadro, cui le aziende sanitarie del Veneto avrebbero potuto aderire con
successivi ordinativi di fornitura. La stazione appaltante aveva chiesto ad
ANAC, di visionare ciascun atto di gara prima della sua adozione definitiva, in modo da avere un giudizio di compatibilità preliminare. Uno dei concorrenti rimasti esclusi, aveva impugnato gli atti di gara, lamentando tra gli altri, la violazione del decreto CAM del Ministero dell’ambiente sull’adozione dei
criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici- servizio di illuminazione e forza motrice- servizio di riscaldamento raffreddamento. In particolare secondo il ricorrente, la documentazione di gara sarebbe stata mancante delle diagnosi e delle certificazioni energetiche relative agli impianti e agli edifici e di altre informazioni previste dal decreto CAM che la stazione appaltante avrebbe dovuto mettere a disposizione dei concorrenti.
La decisione del TAR
Le norme asseritamente violate, secondo il ricorrente, sono gli articoli 34 e 71 del codice dei contratti pubblici e gli articoli 4 e seguenti del decreto CAM (Decreto dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012).
In prima battuta, il TAR aveva respinto il motivo di ricorso, ritenendo che non sarebbe stata necessaria la
fornitura di tutti i dati, compresi i CAM, fin dal momento dell’indizione della gara, considerato che la procedura era preordinata alla sottoscrizione di una convenzione quadro che “non richiedeva la presentazione di un’offerta tecnica specifica, idonea a dettagliare la proposta contrattuale per ogni presidio incluso nel lotto, ma demandava al concorrente la descrizione dell’organizzazione dei servizi oggetto di gara con riguardo a ciascun lotto: ragione per cui non era necessario fornire allo stato alcuna documentazione relativa ai CAM”.
La questione è stata portata dunque all’esame del consiglio di Stato, che ha condiviso invece la
prospettazione del ricorrente, correggendo la decisione del TAR.
Le norme di riferimento su CAM e atti di gara
La decisione del Consiglio di Stato prende le mosse dalla normativa inerente al caso esaminato e richiamata dal ricorrente, ed in particolare:
a) L’articolo 34 del
decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50, a norma del quale:
“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell’articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.
b) l’art. 71 del codice dei contratti pubblici, in base al quale le procedura di scelta del contante sono indette mediante bandi di gara, che redatti in conformità di quelli tipo adottati da ANAC devono contenere “i criteri ambientali minimi di cui all’art. 34”.
La decisione del Consiglio di Stato
Nell’impugnazione degli atti di gara, il ricorrente aveva fatto leva sulla circostanza che i CAM Servizi energetici, riguardo al servizio riscaldamento/raffreddamento, prevedano una
suddivisione dei contratti in due classi definite,(art. 2 all. 1 dal decreto CAM), A e B e che per i contratti di tipo B, come quello oggetto dell’appalto, la stazione appaltante dovrebbe disporre di diagnosi energetiche degli edifici prima dell’indizione della gara.
Tuttavia, secondo i giudici di Palazzo Spada, la lettura delle norme (art. 34 e 71) rende chiaro, a prescindere dalla classificazione sub A o sub B del modello contenuto nel decreto CAM, che i criteri ambientali minimi devono essere contenuti fin dall’inizio nei bandi di gara, in considerazione “della natura cogente delle disposizioni che ne impongono l’introduzione”. Pertanto “il mancato inserimento della relativa documentazione nella documentazione di gara fin dal momento della sua indizione costituisce un
obbligo indefettibile per la stazione appaltante, il cui mancato assolvimento determina l’illegittimità del bando e dell’intera procedura”