Contratti pubblici ed erogazione buoni spesa, le precisazioni di Anac
L’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, pubblica due note informative che forniscono una serie di precisazioni importanti in merito alla gestione di una serie di contratti pubblici nella fase emergenziale da Covid-19. La prima concerne l’erogazione dei buoni spesa da parte delle Amministrazioni Comunali. La seconda, invece, concerne l’attività delle stazioni appaltanti e la disponibilità dell’ente ad incrementare i controlli preventivi di legittimità. Ecco, nel dettaglio, le due note dell’Autorità e le specifiche in merito.
L’erogazione dei buoni spesa
Nella prima nota, l’Anac precisa che l’erogazione dei buoni spesa legata all’emergenza Coronavirus è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG, il Codice Identificativo di Gara. Una comunicazione doverosa e che arriva a seguito delle numerose sollecitazioni arrivate all’ente, in particolare da parte dei Comuni. L’esenzione evita un ulteriore adempimento burocratico a carico delle Amministrazioni coinvolte. Tra l’altro, già con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (determina n. 556/2017), l’Autorità aveva affermato che la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta di contributi a soggetti indigenti, persone in condizioni di bisogno economico oppure finalizzati a progetti educativi.
Contratti pubblici: l’appalto di servizi
Il presidente di Anac, Francesco Merloni, sottolinea che nel caso in cui, invece, il Comune “affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa, si configura un appalto di servizi”. Un affidamento che potrà avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016. Nonostante ciò, “resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità”. Da un punto di vista operativo, quindi, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG), a prescindere dall’importo del servizio affidato. In tal modo, l’ente sarà esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo nei confronti dell’Autorità. Merloni precisa infine, che le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell’appalto di servizi “qualora sia prevista una remunerazione” che vada oltre il rimborso spese.
Contratti pubblici e il supporto alle stazioni appaltanti
L’altra nota nasce in seguito alla delibera del 19 marzo 2020, n. 268 relativa alla sospensione dei termini e degli adempimenti dell’Autorità in relazione all’emergenza Coronavirus. Con l’intento di dare il maggiore supporto possibile alle stazioni appaltanti, l’Anac “si rende disponibile a incrementare i controlli preventivi di legittimità inerenti l’attività di vigilanza collaborativa (art. 213 del d.lgs. 50/2016)”. Una disposizione che risponde all’esigenza di assicurare il rispetto dei principi fondamentali in materia di contratti pubblici. I vari protocolli di azione saranno adottai “in tempi rapidi”. Stesso discorso per la gestione delle “attività in deroga, totale o parziale, in merito alle disposizioni del codice dei contratti pubblici”.
La vigilanza collaborativa
Come specifica il presidente Merloni, “l’Autorità garantisce il massimo impegno e nello svolgimento delle attività di vigilanza collaborativa già in essere”. Ciò anche in relazione ai “controlli svolti nell’ambito dell’alta sorveglianza esercitata, attraverso l’Unità Operativa Speciale, ai sensi dell’art. 30 del d.l. 90/2014”. L’attività sarà espletata in accordo con le eventuali indicazioni normative che saranno adottate e alle condizioni previste dal regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici del 18 giugno 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2017).

